Anche le aziende possono rispondere dell’inquinamento

1 Maggio 2015
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Stefano Deliperi

Nel nostro Ordinamento la responsabilità sotto il profilo penale è personale e costituisce uno dei principi fondamentali della nostra civiltà giuridica. Le ipotesi di responsabilità penale collettiva sono generalmente risalenti nel tempo[1] o proprie dei regimi totalitari[2].

Tuttavia, è innegabile che nella società attuale spesso società o enti di vario genere possano giovarsi dei fatti derivanti dai comportamenti illeciti di propri amministratori e dipendenti. Chi potrà negare che una società di capitali non abbia oggettivamente tratto vantaggio dal traffico e dallo smaltimento illecito dei rifiuti prodotti dai propri impianti svolto da propri dipendenti?   Lo stesso risparmio economico sulle procedure di corretto smaltimento costituisce un evidente vantaggio difficilmente smentibile.

Da queste considerazioni ha mosso il Legislatore nazionale quando ha voluto introdurre ipotesi di responsabilità anche per le società e gli enti. Infatti, il decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i. ha previsto per la prima volta nel nostro Ordinamento ipotesi di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, con esclusione degli Enti pubblici territoriali, qualora si tratti di reati compiuti nell’interesse o a vantaggio della società/ente (art. 5) e ricorrano particolari condizioni (es. carenza dei modelli organizzativi interni, ecc.).  In particolare, sono state previste diverse ipotesi connesse alla commissione di reati ambientali (art. 25 undecies), introdotte dall’ dall’art. 2 del decreto legislativo n. 121/2011.

Competente, per ovvie ragioni di connessione con i reati verificatisi, è lo stesso giudice penale: “la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono” (art. 36), così “il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato da cui l’illecito dipende” (art. 38, comma 1°). In tema di reati ambientali sono ancora pochissimi i casi a livello nazionale nei quali sia stata ipotizzata l’applicazione del decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i.

Il più rilevante è sicuramente quello dell’inquinamento determinato dagli impianti siderurgici dell’I.L.V.A. s.p.a. di Taranto: il provvedimento di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Taranto (confermato dal locale Tribunale per il Riesame) finalizzato alla confisca per equivalente, disposto ai sensi degli artt. 19 e 53 del decreto legislativo n.  231/2001 e s.m.i., avente a oggetto somme di denaro e altri beni nella disponibilità delle società RIVA F.I.R.E. S.p.a. e RIVA FORNI Elettrici S.p.a., per un valore complessivo pari a euro 8.100.000.000, è stato, però, revocato dalla Corte di cassazione, con sentenza Sez. VI, 14 gennaio 2014, n. 3635.  

La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che il provvedimento di sequestro sia stato basato su fattispecie di reato (il disastro innominato, la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e l’avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) non previste nel catalogo dei reati presupposto, quindi inidonee a fondare una responsabilità dell’ente ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i.  Molto importante la considerazione argomentata dalla Corte secondo cui la rilevanza di quelle fattispecie di reato non può essere indirettamente ripresa nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo, perché in questo modo la norma di cui all’art. 416 c.p. (norma realmente ricompresa nell’elenco dei reati che possono generare la responsabilità dell’ente), ”si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D. Lgs. n. 231/2001, in una disposizione ’aperta’, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo, a ricomprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie di reato con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità dell’ente collettivo”.

Non si è a conoscenza di alcun caso di “vantaggio” conseguito da società o ente determinato da reati ambientali compiuti da dipendenti in Sardegna, nonostante le vicende di inquinamenti ambientali abbondino. L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha recentemente (22 aprile 2015) rivolto istanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari perché valuti l’opportunità di effettuare per la prima volta la relativa contestazione al gruppo E.On Italia per le vicende dell’inquinamento relativo alla centrale termoelettrica di Fiume Santo (Sassari, Porto Torres).

Forse arriverà un po’ di concreta giustizia anche per il popolo inquinato.

[1]  Nel 1670 Luigi XIV promulgò l’Ordinanza di Saint-Germaine-en-Laye, una delle prime codificazioni penali moderne. Il Titolo XXI dell’Ordinanza disciplinava le “Modalità per i processi alle comunità delle città, dei borghi e dei villaggi, dei corpi e delle compagnie”.

[2] Per esempio, durante la II guerra mondiale, Stalin, in qualità di Commissario del popolo (Ministro) per la difesa, emanò l’ordine 16 agosto 1941, n. 270, che prevedeva l’arresto delle famiglie dei disertori.  Ancor oggi la legge siriana n. 49 del 1980 prevede (art. 1) la condanna a morte per chiunque sia membro della Fratellanza musulmana, gruppo militante inviso al regime laico siriano. I figli di membri della Fratellanza musulmana non possono poi avere alcun documento di alcun genere dalla pubblica amministrazione.

*Nell’immagine: disegno di un bambino sull’inquinamento dell’Ilva di Taranto

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