Ancora tempi grigi di cemento per la Sardegna

16 Maggio 2015
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Stefano Deliperi

La legge regionale sarda n. 8/2015 sull’edilizia recentemente approvata (è stata pubblicata sul B.U.R.A.S. il 30 aprile 2015) presenta, tanto per cambiare, luci (alcune) e ombre (tante)

. In buona sostanza, appare una sorta di “ponte” verso la futura legge regionale urbanistica, in origine obiettivo della normativa. Da un lato c’è stata una virtuosa marcia indietro rispetto al c.d. piano per l’edilizia sulla speculazione immobiliare nella fascia costiera dei 300 metri dalla battigia, la previsione di un lotto minimo di almeno 3 ettari per l’edificazione nelle zone agricole, l’inserimento nella normativa regionale (finalmente!) di disposizioni più stringenti contro l’abusivismo edilizio, la previsione di procedure sostitutive regionali in caso di inattività dei Comuni nell’adeguamento dei propri strumenti urbanistici agli atti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinati.

Dall’altro sono stati prorogati al 2016 tutti i restanti incrementi volumetrici propri della legge regionale n. 4/2009 e s.m.i. (c.d. piano per l’edilizia). Eppure l’elaborazione della nuova normativa urbanistica aveva presentato elementi di positiva apertura elle esigenze di tutela del territorio: la proposta della Giunta regionale (disegno di legge n. 130/A del 23 ottobre 2014, approvato con deliberazione Giunta regionale n. 39/2 del 10 ottobre 2014), con numerose parti da emendare e migliorare, era stata sottoposta a una fase di consultazione pubblica preventiva, ma poi era stata stravolta dalla Commissione permanente “urbanistica” del Consiglio regionale sardo. Balza all’attenzione, in negativo, l’ennesima disposizione scempia-stagni.

Si tratta dell’art. 27 della nuova legge[1], che pretenderebbe di riformulare il vincolo paesaggistico relativo alle zone umide. Una norma ripetitiva di analoga già dichiarata dalla Corte costituzionale illegittima con sentenza n. 308 del 17 dicembre 2013. Il testo così formulato interviene sulla qualificazione di beni paesaggistici, individuati normativamente dall’art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) nei beni vincolati puntualmente grazie a provvedimenti di individuazione specifici, nei beni tutelati dalla legge ai sensi dell’art. 142 del Codice (es. le zone umide tutelate ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar, ecc.), nelle aree e negli immobili individuati dai piani paesaggistici.     Si tratta, quindi, di materia esplicitamente riservata allo Stato (art. 117, comma 2, lettera s, cost.), come ribadito proprio nella sentenza Corte cost. n. 308/2013 relativa a norma regionale sarda analoga.

Una disposizione di legge tanto assurda quanto deleteria. In poche parole, nella migliore (e non esclusiva) delle ipotesi, questo testo aggiunge confusione, quando basterebbe attivare il meccanismo procedurale di cui all’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.: i veri scempi ambientali sarebbero demoliti, gli abusi di minore entità potrebbero esser validati, previa sanzione pecuniaria. L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus in proposito ha chiesto (2 maggio 2015) al Governo nazionale di esperire ricorso davanti alla Corte costituzionale per violazione delle competenze normative statali in materia ambientale (art. 127 cost.). Ora seguiremo gli sviluppi, in nome del popolo scempiato.

 

[1]  Testualmente:

Art. 27 – Estensione del vincolo paesaggistico.

  1. Sono beni paesaggistici le zone umide di cui all’articolo 17, comma 3, lettera g) delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, individuate e rappresentate nella cartografia di piano nella loro dimensione spaziale. Il vincolo paesaggistico non si estende, oltre il perimetro individuato, alla fascia di tutela dei 300 metri dalla linea di battigia, riferita ai soli laghi naturali e invasi artificiali.”

 

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