Caccia e Tribunali, una finestra sull’esecutivo regionale sardo

16 Settembre 2018

Caccia grossa in Sardegna – 1920

[Stefano Deliperi]

Il contenzioso fra Regione autonoma della Sardegna, alcune associazioni ecologiste e il mondo venatorio sulla caccia alla Lepre e alla Pernice sarda potrebbe sembrare una vicenda limitata ai diretti interessati, ma la realtà è un po’ diversa e riguarda proprio il modo di porsi dell’Esecutivo regionale verso l’ambiente e la società isolana.

Che cos’è accaduto? Il T.A.R. Sardegna, ancora una volta, ha accolto il ricorso delle associazioni ecologiste Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (GrIG), Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.), Lega Anti-Vivisezione (L.A.V.), WWF, con l’intervento ad adiuvandum la Lega Italiana Protezione Uccelli LIPU – BirdLife Italia, patrocinato dall’avv. Carlo Augusto Melis Costa del Foro di Cagliari, e ha disposto con l’ordinanza Sez. I, 13 settembre 2018, n. 275, la sospensione del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 16139/13 del 20 luglio 2018 relativo al calendario venatorio regionale sardo 2018-2019, nella parte in cui prevede la caccia alla Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e alla Pernice sarda (Alectoris barbara).

All’udienza pubblica del 5 dicembre 2018 sarà discusso il merito della causa. Fin d’ora Lepri e Pernici sarde sono salve, per la seconda stagione venatoria di seguitoE’ stata confermata, quindi, la sospensione adottata con decreto presidenziale T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 260 dell’1 settembre 2018.

Il provvedimento sospeso, prevedeva per le due giornate di caccia previste (30 settembre e 7 ottobre 2018) un assurdo “carniere” potenziale complessivo di ben 71.974 Lepri sarde e 143.948 Pernici sarde per i 35.987 cacciatori autorizzati alla caccia in Sardegna secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili (piano faunistico-venatorio della Sardegna in corso di approvazione).

La caccia alla Lepre e alla Pernice sarda è stata autorizzata nonostante la consistenza delle rispettive popolazioni non siano puntualmente conosciute, pur definite tendenti alla diminuzione dallo stesso Piano faunistico-venatorio isolano.

Non solo. Con nota prot. n. 45393/T-A11 del 13 luglio 2018 l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ha fornito il parere di legge (art. 18, comma 4°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) in merito alla proposta di calendario venatorio regionale sardo 2018-2019 e ha chiesto esplicitamente la chiusura della caccia alla Lepre sarda e alla Pernice sarda in assenza di censimenti relativi alle popolazioni esistenti nell’Isola.

Analoga richiesta per le medesime motivazioni ha fatto l’I.S.P.R.A. (ma non è stata oggetto di provvedimento sospensivo) per il Coniglio selvatico, oggetto di un assurdo “carniere” potenziale (5 capi abbattibili per ogni cacciatore) di 179.935 Conigli.

Si è riproposta, quindi, la medesima situazione dichiarata illegittima dal T.A.R. Sardegna con riferimento al calendario venatorio 2017-2018 (sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65 e ordinanza cautelare T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 308/2017).

Infatti, a oggi, non sussiste alcun censimento delle popolazioni esistenti di Pernice sarda e di Lepre sarda, come pacificamente ammesso dalla stessa Regione autonoma della Sardegna (“è stato presentato il piano per il censimento della pernice sarda e della lepre sarda che sarà portato in giunta regionale per l’approvazione”, vds. comunicato stampa della Regione autonoma della Sardegna, 19 luglio 2018 e la deliberazione Giunta regionale n. 38/35 del 24 luglio 2018, riguardante fondamentalmente le Riserve autogestite di caccia e future raccolte di dati sulla fauna selvatica abbattuta).

Esiste solo una mera “relazione preliminare” che il T.A.R. Sardegna ha così descritto: “un lavoro che, per quanto bene avviato, non risulta concluso e chiaramente costituisce una ‘Relazione Preliminare’ (come è sottolineato anche dai caratteri grafici molto evidenti utilizzati in proposito)

Nessun censimento, quindi.

Perché, allora, l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente guidato dinamicamente dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente Donatella Emma Ignazia Spano, ennesima docente universitaria presente nell’Esecutivo regionale, insiste e annuncia che proporrà appello al Consiglio di Statoper garantire il regolare esercizio dell’attività venatoria”?

Il T.A.R. Sardegna ha pesantemente censurato l’operato della Regione, ricordando quanto segue:

1) questa Sezione, già con ordinanza n. 308/2017, aveva sospeso in parte il provvedimento di approvazione del calendario venatorio 2017/2017 ’considerato che allo stato manca un monitoraggio aggiornato in relazione alle due specie (lepre sarda e pernice sarda) e “considerato che anche l’ISPRA ha richiesto (con documento del 30.6.2017, pag. 4, in due punti) una sospensione della cacciabilità di queste due specie, in assenza di specifici dati sulla loro consistenza;

2) l’orientamento espresso nella fase cautelare è stato pienamente confermato in sede di merito con l’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato con sentenza n. 65 del 2018;

3) nel caso che qui occupa il Collegio, la questione (nella sostanza) si ripropone”.

In parole povere, in due anni la Regione non è stata in grado di realizzare un monitoraggio scientifico delle popolazioni di Lepre sarda e di Pernice sarda (nonché di Coniglio selvatico) e ha sparato numeri di capi abbattibili delle rispettive specie senza sapere nemmeno se esistessero tanti esemplari.

Decenza istituzionale vorrebbe che la Regione imparasse la lezione impartita dai Giudici amministrativi e che l’Assessore Spano, vertice istituzionale della struttura regionale interessata, si dimettesse.

Invece insiste.

Delle due l’una: o è “ostaggio” della struttura tecnico-amministrativa dell’Assessorato, assolutamente convinta di aver raggiunto chissà quale risultato eccezionale, o ritiene di aver subìto un affronto da lesa maestà cattedratica che va lavato dai Giudici di Palazzo Spada.

In ogni caso, c’è da essere sconcertati.

Ricordiamo che il principio fondamentale stabilito dalla legge nazionale, in attuazione dei princìpi delle norme europee ed internazionali, è “la conservazione della fauna selvatica” che è considerata “patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”.  I calendari venatori devono attenersi rigorosamente al principio di precauzione che subordina l’attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche.    

Può un calendario venatorio costituire una cambiale in bianco per le specie faunistiche? Questa è la domanda fondamentale a cui devono rispondere nuovamente i Giudici amministrativi. Per adesso, in sede cautelare, hanno risposto in modo netto e chiaro: no.

N. 00275/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00669/2018 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2018, proposto da

Gruppo di Intervento Giuridico, WWF Italia, Lega per l’Abolizione della Caccia, Lega Anti Vivisezione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Parisi, Roberto Murroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Ambiente Regione Sardegna non costituito in giudizio;

nei confronti

Associazione “Caccia Pesca Ambiente – C.P.A.” – Delegazione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Schirra, Mauro Cuccu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Schirra in Cagliari, via Campidano 36;
Libera Associazione Sarda della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Repubblica 10;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Lipu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Federazione Italiana della Caccia – Regione Sardegna, Unione Cacciatori di Sardegna, Caccia e Cinofilia Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Alberto Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Repubblica 10;
Associazioni Armieri Sardegna, Cortis Carlo di Cortis Andrea & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Cuccu, Mauro Schirra, Gerardo Giacu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento parziale

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 16139/13 del 20.07.2018 avente ad oggetto “calendario venatorio 2018/2019”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, della Associazione “Caccia Pesca Ambiente – C.P.A.” – Delegazione Sardegna e di Libera Associazione Sarda della Caccia;

vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

visti tutti gli atti della causa;

ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto, ad un primo esame tipico della fase cautelare, che sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura in quanto:

1) questa Sezione, già con ordinanza n. 308/2017, aveva sospeso in parte il provvedimento di approvazione del calendario venatorio 2017/2017 “considerato che allo stato manca un monitoraggio aggiornato in relazione alle due specie (lepre sarda e pernice sarda)” e “considerato che anche l’ISPRA ha richiesto (con documento del 30.6.2017, pag. 4, in due punti) una sospensione della cacciabilità di queste due specie, in assenza di specifici dati sulla loro consistenza”;

2) l’orientamento espresso nella fase cautelare è stato pienamente confermato in sede di merito con l’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato con sentenza n. 65 del 2018;

3) nel caso che qui occupa il Collegio, la questione (nella sostanza) si ripropone con la novità della acquisizione da parte della Regione, di una “relazione preliminare indagine per la valutazione della consistenza di Lepre sarda e Pernice sarda sul territorio della regione Sardegna anno 2018, predisposta dall’Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria”;

4) per la stagione 2018/2019 l’Ispra ha espresso il suo parere (documento 3 produzioni dei ricorrenti) nei seguenti termini:

sulla Pernice sarda, la sola restrizione a due giornate di caccia non rappresenta una condizione sufficiente per garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze locali (pagina 5 del parere);

sulla lepre sarda, “è necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascuna unità territoriale di gestione attraverso il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell’incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato. In assenza degli elementi di gestione appena citati il prelievo venatorio non dovrebbe essere consentito” (pagina 6 del parere);

5) è vero, come sostenuto dai resistenti, che il parere che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) esprime sullo schema di calendario venatorio, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Regione chiamato a verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario e le esigenze di tutela della fauna selvatica, costituisce un atto obbligatorio ma non vincolante, cosicché la Regione può discostarsi dalle indicazioni ricevute, purché fornisca congrua ed adeguata motivazione delle difformi scelte operate;

6) occorre però tenere presente che, in linea generale, il ruolo dell’ISPRA ha particolare valore per garantire l’osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale, così come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 139 del 14 giugno 2017, con la conseguenza che una scelta dell’Amministrazione che si ponga in sostanziale contrasto con il parere deve essere sorretto da serie ragioni giustificative esposte con una congrua ed adeguata motivazione;

7) la relazione predisposta dall’Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Medicina Veterinaria che, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, giustificherebbe la cacciabilità, sebbene in modi e tempi limitati, delle indicate specie, non sembra soddisfare pienamente le condizioni “raccomandate” dall’Ispra, trattandosi di un lavoro che, per quanto bene avviato, non risulta concluso e chiaramente costituisce una “Relazione Preliminare” (come è sottolineato anche dai caratteri grafici molto evidenti utilizzati in proposito);

8) il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 3852 del 22 giugno 2018, ha affermato, tra l’altro:

mentre il parere ISPRA ha natura vincolante, segnatamente quanto alla praticabilità del prelievo venatorio anche oltre il limite del 31 gennaio di ciascun anno, nelle altre ipotesi l’avviso di tale organo può essere disatteso sulla scorta, però, di una congrua motivazione che giustifichi, anche sul piano della logicità e della ragionevolezza, la diversa soluzione privilegiata.

Appare, dunque, di tutta evidenza come, nell’economia della richiamata disciplina di settore, ciò potrà avvenire essenzialmente per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili.

4. Nella suddetta prospettiva vanno, dunque, pienamente condivisi i principi metodologici su cui il giudice di primo grado ha costruito il proprio decisum e rappresentati, da un lato, dall’ovvio postulato che compete alla Regione, ove voglia discostarsi dal parere ISPRA, dover dimostrare, con propri dati, la sussistenza delle speciali condizioni, predicabili rispetto al proprio territorio regionale, per discostarsi dalle indicazioni prudenziali licenziate dall’ISPRA, e, dall’altro, dall’insufficienza, ai fini qui in rilievo, di generici e non meglio documentati fattori differenziali legati a “tradizioni locali”, ove disancorate da un’affidabile attività di monitoraggio e non supportate da dati tecnici elaborati con sufficiente rigore scientifico”.

9) che, pur tenendo conto dei poteri discrezionali che ha la Regione in materia, nello specifico caso in esame, la verifica della intrinseca coerenza del provvedimento impugnato rispetto ai dati conoscitivi acquisiti nel procedimento porta a ritenere, pur in questa prima fase cautelare, sussistenti i vizi dedotti dalle associazioni ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare e per l’effetto:

a) sospende, in parte qua, il Calendario Venatorio 2018/2019, limitatamente alle due specie (lepre e pernice sarda) per le quali sono state esaustivamente evidenziate le esigenze cautelari;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 dicembre 2018.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Dante D’Alessio, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

depositata in Segreteria il 13 settembre 2018

Scrivi un commento


Ciascun commento potrà avere una lunghezza massima di 1500 battute.
Non sono ammessi commenti consecutivi.


caratteri disponibili

----------------------------------------------------------------------------------------
ALTRI ARTICOLI