Stefano Deliperi
Il Governo Letta, per chi fosse ancora illuso, mostra il suo vero volto sulle tematiche ambientali. E non solo.
Da un lato il Ministro dell’interno Angelino Alfano consegna – pare all’insaputa (tipica consuetudine italica) del resto del governo – moglie e figlia del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, nelle mani del dittatore Nursultan Nazarbayev, grande amico di Berlusconi. Due ostaggi graziosamente concessi.
Dall’altro, con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il c.d. “decreto del fare”, apre la strada al peggiore inquinamento ambientale, per giunta senza pagarne le conseguenze, trascurando altri aspetti criticabili sul piano ambientale e relativi alle terre da scavo, ai materiali da riporto, a ulteriori semplificazioni in materia edilizia.
L’eliminazione della contaminazione di acque di falda potrà avvenire “ove possibile ed economicamente sostenibile” puntando al mero “attenuamento della diffusione della contaminazione”, (art. 41 del decreto-legge n. 69/2013) in modifica dell’art. 243 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (il Codice dell’ambiente).
E’ palese la violazione degli artt. 9 (tutela dell’ambiente) e 32 (tutela della salute) cost., nonché del principio di precauzione, fondamentale nel diritto comunitario (art. 191 T.F.U.E.) e nello stesso diritto nazionale (art. 3 ter del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), con disposizioni non modificabili in quanto discendenti dagli obblighi internazionali dello Stato.
Fine della prevenzione, nessun obbligo di ripristino ambientale, per giunta alcuna coerenza con la definizione di “danno ambientale” di cui all’art. 300 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., disposizione che lo definisce come “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale provocata … al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente”.
Il diritto all’ambiente e alla salute dell’individuo e della collettività diventa così il rischio di compromesso dello stato di salute dell’ambiente e delle persone dovuto alla contaminazione di un territorio e/o delle falde acquifere.
E’ abbastanza perché deputati e senatori lo rispediscano al mittente?
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
– omissis –
Art. 41
(Disposizioni in materia ambientale)
1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalita’ generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.
2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non e’ altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilita’ tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita’ il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse,
previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, e’ ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello
stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all’articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalita’ di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo
trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico ne’ altre sostanze.
6. In ogni caso le attivita’ di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell’ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.».
2. All’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attivita’ o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
3. All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».
4. All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole “esigenze meramente temporanee”, sono aggiunte le seguenti “ancorche’ siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformita’ alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.”.
5. All’articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole “1, comma 2,” sono aggiunte le seguenti “ed agli articoli 2,”, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358”.
6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l’accelerazione nell’attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l’attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticita’ della gestione del sistema stesso, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o piu’ commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti nella Regione, gia’ previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.
7. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalita’ da stabilirsi con i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.
Questo articolo è stato pubblicato
martedì, 16 Luglio 2013 alle 00:05
e classificato in Ambiente.
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