Domenico Lucano, l’Italia, la giustizia
1 Maggio 2019[Livio Pepino]
Da sette mesi Domenico Lucano, il sindaco di Riace, è sottoposto a una misura cautelare: dapprima gli arresti domiciliari e poi il divieto di dimora nel proprio Comune. Due le imputazioni alla base della misura: a) avere affidato direttamente, senza le necessarie procedure di gara, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di Riace a due cooperative sociali non iscritte al relativo albo regionale (come richiesto per procedere in deroga alla disciplina dell’evidenza pubblica); b) essersi adoperato (pur senza riuscire nell’intento) per favorire l’ingresso illegale in Italia di un cittadino etiope predisponendo la documentazione finalizzata alla celebrazione di un finto matrimonio con una sua connazionale residente a Riace (della quale attestava lo stato civile di nubile benché la stessa fosse coniugata).
Con riferimento al primo di tali reati la Corte di cassazione, nella sentenza 26 febbraio 2019 che ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale della libertà di Reggio Calabria applicativa del divieto di dimora, ha letteralmente demolito l’impianto accusatorio osservando che il servizio di raccolta rifiuti è stato oggetto di una delibera collegiale di giunta «adottata sulla stregua di pareri di regolarità tecnica e contabile sottoscritti dal segretario comunale e dagli altri funzionari coinvolti», che il relativo procedimento era «di evidente notorietà» (data la sua «pubblicizzazione anche attraverso l’istituzione di un albo comunale»), che la procedura seguita è stata coerente anche con la «peculiarità» del servizio realizzato mediante «l’asinello porta a porta», che, in ogni caso, non v’è alcuna prova – stando al tenore dell’ordinanza applicativa – dell’uso da parte di Lucano di un «mezzo fraudolento» per addivenire all’affidamento diretto del servizio e del fine di condizionare in tal senso il relativo procedimento amministrativo. Quanto al secondo reato, la sentenza ne sottolinea il carattere del tutto particolare, svincolato da ogni forma di strumentalizzazione abituale, da parte di Lucano, della sua qualità di sindaco, circostanza che – insieme alla incensuratezza dell’indagato – impone una riconsiderazione delle esigenze cautelari e una motivazione estesa «alla concretezza e all’attualità dell’enunciato pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie» e non fondata – come l’ordinanza annullata ‒ «su affermazioni del tutto apodittiche e irrilevanti» e su evidenti pregiudizi come «il nesso tra l’accenno alla “copiosa presenza, ancora per certi versi attuale, di stranieri sul territorio riacese” e la – solo assertivamente – evocata possibilità che siffatta circostanza, unitamente a quella attinente all’incarico istituzionale ricoperto dall’indagato, costituiscano “occasioni propizie per l’adozione di atti amministrativi volutamente viziati o per la proposizione a soggetti extracomunitari di facili ed illegali scappatoie per ottenere l’ingresso in Italia”».
Difficile trovare una presa di distanza più netta ed esplicita dalla motivazione della misura cautelare (tanto da rendere incomprensibile, caso mai, il mancato annullamento tout court della stessa). Eppure 20 giorni dopo la sentenza, il 15 marzo 2019, il giudice per le indagini preliminari di Locri ha respinto la richiesta di revoca della misura e, successivamente, il tribunale della libertà di Reggio Calabria, in sede di giudizio di rinvio, l’ha confermata. La motivazione del riesame non è ancora nota mentre quella del gip, pur dando atto della intervenuta decisione della Cassazione, la ignora reiterando le stesse apodittiche affermazioni contenute nei provvedimenti applicativi. C’è da non crederci. Aggiungo – se posso richiamare la mia esperienza – che in 41 anni di attività di magistrato non ho mai visto disattendere in modo così eclatante e deliberato, all’interno della stessa fase cautelare, la decisione del giudice di legittimità.
L’anomalia del fatto – prossimo all’accanimento persecutorio – impone di interrogarsi sulle sue ragioni.
Lo sfondo è la campagna di discredito e di criminalizzazione messa in atto, da un anno a questa parte, dalla Prefettura di Reggio Calabria e, poi, dal Ministero dell’interno nei confronti dell’esperienza di Riace e del suo sindaco. Una campagna non casuale perché Lucano è – anche a livello internazionale – il simbolo dell’Italia accogliente, protagonista del miracolo di coniugare un’accoglienza diffusa di rifugiati e richiedenti asilo con il rilancio di Riace (uno dei tanti paesi condannati a un inarrestabile declino) e con un’integrazione pacifica e fruttuosa tra riacesi e migranti. Cosa intollerabile per un Governo e una maggioranza che hanno fatto del rifiuto dei migranti la propria parola d’ordine, che (a 80 anni dalle leggi razziali) ripropongono un vero e proprio “razzismo di Stato” e che adottano sempre più pratiche politiche e amministrative di stampo autoritario.
Ma – la domanda sorge spontanea ed è di primaria importanza anche per il futuro del Paese – cosa ha a che fare con tutto questo la giurisdizione? Nulla, all’apparenza. Eppure i fatti dicono che non è così e sollecitano una riflessione che va oltre il caso specifico.
Nei momenti di crisi sociale ed economica – come quello che attraversiamo – la tendenza dei magistrati ad assecondare le paure e ad allinearsi alle politiche d’ordine è fortissima. Talora inarrestabile, nonostante le eccezioni e le resistenze interne. Lo dimostrano diversi passaggi della storia nazionale (uno dei quali – quello degli albori del fascismo – indagato da ultimo con grande lucidità ed efficacia da Giancarlo Scarpari in Giustizia politica e magistratura dalla Grande Guerra al fascismo, il Mulino, 2019). Si collocano in questa linea – poco importa se deliberatamente o meno – diverse recenti iniziative e scelte giudiziarie in settori caldi (dal conflitto sociale all’opposizione alle grandi opere, dalle pratiche di salvataggio in mare a quelle di accoglienza dei migranti) che mostrano torsioni e forzature sempre più gravi nella qualità delle imputazioni, nei confini del concorso di persone nel reato, nella tempistica dei processi e in molto altro ancora. È accaduto – e accade – in molte realtà del Paese, dal nord al sud. E ne emerge un ruolo della magistratura sbilanciato sulla difesa dello status quo anche a scapito delle garanzie e dei diritti di tutti (nonché del “libero dispiegarsi delle legittime dinamiche sociali”, per riprendere una felice espressione usata da Magistratura democratica nel congresso di Rimini del 1977, in un’altra fase difficile della nostra storia). Si alimentano così prassi distorte, eterogenee ma concorrenti, come l’uso spregiudicato e improprio delle misure cautelari in funzione di controllo sociale o di stigmatizzazione di condotte difformi dal pensiero dominante, la dilatazione dell’area della rilevanza penale fino a comprendervi manifestazioni di discrezionalità amministrativa, la riduzione della motivazione a formule di stile. È in questa cultura che si collocano l’iniziativa giudiziaria nei confronti di Lucano e i provvedimenti dei giudici di Locri e di Reggio Calabria di cui si è detto in precedenza.