I conflitti epidemici dei conflitti d’interesse e il principio dell’imparzialità
16 Gennaio 2025[Roberto Mirasola]
Il compianto Guido Rossi nel 2003 pubblicò un importante testo dal titolo inequivocabile: il conflitto epidemico.
Egli riteneva che il conflitto d’interesse fosse una sorta di virus il più delle volte tollerato e mai risolto sino in fondo dal nostro ordinamento giuridico. Come, dunque, non riflettere sulla richiesta di decadenza da parte del collegio di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello di Cagliari, un organo misto composto da magistrati, docenti Universitari e liberi professionisti.
Va subito detto, che essendo la sua composizione mista è improprio parlare di magistratura come invece buona parte della stampa ha fatto. Del resto, la magistratura ordinaria entra in campo quando vi sono dei reati, che al momento nessuno contesta, nonostante il polverone mediatico che volutamente si è fatto. Fa invece riflettere come si è giunti alla richiesta di decadenza. Ora senza entrare in sofismi degni del miglior azzeccarbugli, ci vogliamo soffermare sul modo di procedere degli organismi collegiali, così come la nostra legislazione prevede.
Ad esempio L’art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 dispone che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale debbano astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
Chiediamoci allora quando si configura il conflitto d’interessi. La dottrina tende ad individuare il conflitto d’interessi non in un comportamento dannoso ma in una condizione di un “funzionario contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell’interesse funzionalizzato”. In una siffatta situazione sorge l’obbligo di informare l’Amministrazione e di astenersi (Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2022, n. 2069).
Questa attenzione è espressione del principio di imparzialità previsto dall’art. 97 della Costituzione che recita al secondo comma: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.”