Il condono edilizio abusivo della Regione Sardegna
1 Maggio 2016Stefano Deliperi
Quanto sta emergendo in questi giorni riguardo l’attività svolta dagli uffici della Regione autonoma della Sardegna in materia di condono di abusi edilizi realizzati in aree tutelate con il vincolo paesaggistico ha del surreale.
Non solo. E’ di una gravità senza precedenti nell’ambito della tutela dell’ambiente/paesaggio e difficilmente rimarrà senza conseguenze. Ville, villette, addirittura impianti industriali, abusi edilizi piccoli e grandi sanati con una procedura illegittima e “abusiva”.
Come noto, l’ultima, nefasta, operazione normativa di condono edilizio ha visto la luce con il decreto-legge n. 269/2003 convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, che (art. 32) prevede la possibilità di ottenimento del titolo abilitativo in sanatoria in aree tutelate con vincolo paesaggistico/ambientale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) solo previo parere di compatibilità paesaggistica.
In ogni caso, “le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora … siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” (art. 32, comma 27°, lettera d, della legge n. 326/2003). La disposizione è stata ripresa dalla legge regionale Sardegna n. 4/2004 art. 2, comma 1°, lettera e (1), con però la previsione della possibilità del rilascio della concessione in sanatoria “acquisito il nullaosta da parte del soggetto che ha imposto il vincolo” di natura ambientale.
La circolare assessoriale n. 2/U del 9 giugno 2004 diede un’interpretazione estensiva della materia, in palese contrasto con la normativa nazionale, con la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 49/2006, Corte cost. n. 70/2005, Corte cost. n. 71/2005, Corte cost. n. 196/2004) e con la giurisprudenza di legittimità e di merito. Lo ricordava, correttamente, lo stesso Ufficio Legale della Regione autonoma della Sardegna con uno specifico parere (nota n. L/5735 del 22 dicembre 2006) e l’ha ribadito l’attuale Direzione generale Area legale con analogo parere (nota n. 2657 del 27 marzo 2015).
Eppure per oltre dieci anni i Servizi regionali di tutela paesaggistica hanno continuato a emanare pareri paesaggistici per la sanatoria di opere abusive in aree tutelate con vincoli ambientali senza nemmeno inviarli alle competenti Soprintendenze, gli organi periferici del Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo, titolari dei poteri di controllo e di eventuale annullamento “ad estrema difesa del vincolo”, come riconosciuto dalla giurisprudenza costante (es. Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 2013, n. 1843).
Analogamente si sono comportati per gli accertamenti di compatibilità paesaggistica in caso di riscontro di opere abusive da sanzionare ai sensi dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. Solo nel 2015 la Direzione generale regionale per la Pianificazione urbanistico territoriale e della Vigilanza edilizia è corsa ai ripari, proponendo una modifica della procedura, accolta dal Consiglio regionale: l’art. 15 della legge regionale Sardegna n. 8/2015 e dando indicazioni conseguenti ai Servizi regionali di tutela paesaggistica (nota n. 21404/DG del 13 maggio 2015), che, a dir il vero, hanno impiegato del tempo per metabolizzare la novità: per esempio, il Servizio regionale di tutela paesaggistica di Cagliari ha provveduto solo a luglio 2015 inoltrato (ordine di servizio n. 1/2015 del 22 luglio 2015), riconoscendo che “la procedura finora seguita dal Servizio si discosta da tali principi”.
Nel mentre, a fine maggio 2015, emanava, per esempio, il parere paesaggistico (determinazione n. 1474 del 27 maggio 2015) con annessa sanzione (solo 270 mila euro) per il titolo abilitativo in sanatoria per la parte abusiva del complesso industriale ex Polimeri Europa-Versalis e oggi Saras a Sarroch (CA). Nel settembre 2015 il nuovo Soprintendente per le Belle Arti e il Paesaggio di Cagliari Fausto Martino ha preteso che fossero rispettate le competenze in materia di controllo paesaggistico da parte dell’organo statale periferico, suscitando la reazione dell’on. Pierpaolo Vargiu, esponente del centro-sinistra a Roma ed esponente del centro-destra a Cagliari, che ha effettuato un’interrogazione parlamentare in proposito. L’ondivago parlamentare riceverà a breve la risposta da parte del Ministero competente.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari riceverà, invece, una segnalazione per tutte le attività di competenza sull’incredibile decennale condono edilizio abusivo della Regione autonoma della Sardegna. Last but not least, l’opinione pubblica deve ringraziare quei giornalisti che hanno lavorato con determinazione sulla cosa: Pablo Sole, per Sardinia Post, e Mauro Lissia, per La Nuova Sardegna.
(1) “Non sono, comunque, suscettibili di sanatoria …
e) le opere abusive che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere dei beni ambientali e paesistici, qualora non venga acquisito il nullaosta da parte del soggetto che ha imposto il vincolo, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima dell’esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.