Il Consiglio Regionale della Sardegna proverà a fermare la speculazione energetica?

4 Giugno 2024

[Stefano Deliperi]

Le Commissioni permanenti IV e V del Consiglio regionale della Sardegna stanno esaminando le proposte normative per fermare la speculazione energetica e gestire il territorio isolano, su proposta della Giunta regionale presieduta dall’on. Alessandra Todde, che ha approvato la deliberazione n. 11/3 del 30 aprile 2024, Disegno di legge concernente Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali (qui la relazione).

Il 6 giugno 2024 ascoltano associazioni e comitati, fra cui il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), sul disegno di legge regionale a iniziativa della Giunta n. 15 del 2024, “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali.

Queste le osservazioni e le considerazioni del GrIG.

Il disegno di legge regionale n. 15 del 2024.

Il disegno di legge prevede “il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili che incidono direttamente sull’occupazione di suolo” anche per gli “impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili le cui procedure di autorizzazione o concessione sono in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge” (art. 2) in attesa dei decreti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che individuino le aree idonee e non idonee per l’installazione di tali impianti (direttiva n. 2018/2001/UEart. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53) e del successivo adeguamento del piano paesaggistico regionale (P.P.R.), comunque non oltre 18 mesi.

Innanzitutto, non vengono presi in considerazione i potenziali effetti dei numerosi progetti di centrali eoliche offshore già presentati per il rilascio delle relative pluridecennali concessioni demaniali marittime (artt. 36 e ss. del R.D. n. 327/1942 e s.m.i., Codice della Navigazione, nonchè 5 e ss. del D.P.R. n. 328/1952 e s.m.i., Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione): detti impianti in progetto prevedono necessariamente cavidotti e strutture di connessione con la rete elettrica nazionale presenti sulla terraferma, sui cui appare necessaria puntuale disciplina.

Inoltre, nonostante quanto segnalato nella Relazione di analisi tecnico normativa (ATN) del 29 aprile 2024, non pare si sia tenuto adeguatamente conto della previsione del pur noto art. 20, comma 6°, del decreto legislativo n. 199/2021, secondo cui “nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione”.

La giurisprudenza costituzionale è stata estremamente chiara nell’attribuire allo Stato l’emanazione dei principi fondamentali della materia “energia”, fra cui le disposizioni in materia di individuazione di aree idonee e non idonee per l’ubicazione degli impianti, la predisposizione di un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dei medesimi impianti, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni – Province autonome (vds. sentenza Corte cost. n. 27/2023sentenza Corte cost. n. 11/2022;  sentenza Corte cost. n. 177/2021sentenza Corte cost. n. 106/2020). 

In particolare, lo Stato “attraverso la disciplina delle procedure per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto princìpi che … non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale” (sentenze n. 286 del 2019, n. 69 del 2018 e n. 99 del 2012; nello stesso senso, sentenza n. 177 del 2021)”.

Una norma regionale che preveda la moratoria delle procedure ovvero la sospensione delle autorizzazioni delle centrali eoliche e fotovoltaiche sul proprio territorio regionale verrebbe con altissima probabilità ancora una volta impugnata per conflitto di attribuzioni (art. 127 Cost.) dallo Stato davanti alla Corte costituzionale con esiti abbastanza agevolmente prevedibili.

Non solo.

Il d.d.l.r. prevede (art. 1, comma 1°)

Nelle more dell’emanazione dei decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) dell’approvazione della legge regionale sull’individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo e del successivo adeguamento e completamento del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’intero territorio regionale è sottoposto a misure di salvaguardia del paesaggio, del territorio e dell’ambiente comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili che incidono direttamente sull’occupazione di suolo”.

Tali disposizioni, con esclusione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo (art. 1, comma 3°), “si applicano anche agli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili le cui procedure di autorizzazione o concessione sono in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge” (art. 1, comma 2°).

La previsione del “divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili che incidono direttamente sull’occupazione di suolo” non può incidere – e non inciderebbe – sui procedimenti autorizzativi di competenza nazionale, in particolare il procedimento di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.)significando de facto l’inibizione di progetti che hanno concluso le proprie procedure autorizzative, così come chiaramente indica il prescritto Elenco degli oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti ai sensi dell’art. 14, L.R. n. 24/2016: “Il disegno di legge comporta degli oneri amministrativi a carico delle imprese che abbiano procedure di autorizzazione o concessione in corso alla data di entrata in vigore, in quanto si determina il divieto di realizzazione di impianti di produzione o accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili per 18 mesi”.

La pudica espressione “oneri amministrativi” può e deve esser letta anche come oneri economici a carico delle società proponenti, determinando lo scontato avvio di azioni risarcitorie nei confronti della Regione autonoma della Sardegna in numero e proporzioni attualmente non calcolabili.

Disciplina sulla c.d. aree idonee.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1°, dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e s.m.i.. con  decreti del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica saranno approvati principi e criteri per la aree idonee per l’installazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, poi puntualmente resi esecutivi in sede regionale con provvedimenti legislativi e regolamentari ai sensi del comma 4° del medesimo art. 20. 

Attualmente è stata presentata dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) una specifica proposta di decreto ministeriale MASE di concerto con i Ministeri della Cultura e dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste all’esame della Conferenza permanente Stato – Regioni – Province autonome per la prescritta condivisione.

I provvedimenti relativi alle c.d. aree idonee provvedono a

a) dettare i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;

b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

La proposta del MASE prevede “la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto ‘Fit for 55’, anche alla luce del pacchetto ‘Repower UE’” oltre che a individuare “principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi”.

Per la Sardegna è stato ipotizzato il raggiungimento dell’obiettivo di 6.264 MW aggiuntivi al 2030 (art. 2, Tabella A).

In particolare (art. 7, comma 3°), secondo la proposta MASE, per l’installazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili “sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le Regioni stabiliscono una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici di 500 metri per gli impianti fotovoltaici. Le Regioni possono, in deroga ai valori di cui al periodo precedente, introdurre fasce di rispetto di norma fino a 7 chilometri per la tutela di beni di peculiare pregio, quali a titolo esemplificativo i siti rientranti nel patrimonio UNESCO, i siti rientranti nella lista FAO GIHAS e quelli iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici di cui al decreto MASAF n. 17070 del 19 novembre 2011, solo nel caso in cui sia comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’articolo 2 del presente decreto. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai 11 soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 3- bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”

Si deve evidenziare che, nella proposta MASE, a meno che non vi sia diversa richiesta del soggetto proponente, “sono fatti salvi i procedimenti avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore delle leggi e dei provvedimenti adottati dalle Regioni e dalle Province autonome in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 3. Tali procedimenti vengono comunque conclusi ai sensi della disciplina regionale e statale previgente”, ciò significa che nonostante Regioni e Province autonome non approvino le proprie normative in attuazione della disciplina nazionale, tutte le istanze precedenti saranno comunque esaminate sulla base della disciplina previgente (art. 10).

Sono, comunque, fatte salve le competenze statutarie delle Regioni e delle Province autonome (art. 9).

La normativa di tutela provvisoria vigente.

In proposito, si ricorda che l’art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è stata individuata una “fascia di rispetto … determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”.

Successivamente, con l’art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, la fascia di tutela è stata ridotta a “tre chilometri” per gli impianti eolici e a “cinquecento metri” per gli impianti fotovoltaici dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo paesaggistico/ambientale (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

A esse dovrebbero quantomeno aggiungersi le aree ricadenti nella Rete Natura 2000, S.I.C., Z.P.S., Z.S.C. individuate ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora e la direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica

La realtà della speculazione energetica, con particolare riferimento alla Sardegna.

La realtà della speculazione energetica è di banale quanto spaventosa evidenza.  Essere a favore dell’energia prodotta da fonti rinnovabili non vuol dire avere ottusi paraocchi, non vuol dire aver versato il cervello all’ammasso della vulgata dell’ambientalismo politicamente corretto.

Ma non sono solo le associazioni e i comitati realmente ambientalisti a sostenerlo.

La Soprintendenza speciale per il PNRR, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto: “nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto” (nota Sopr. PNRR prot. n. 27154 del 20 novembre 2023 e nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024).

Altro che la vaneggiata sostituzione etnica di Lollobrigidiana memoria, qui siamo alla reale sostituzione paesaggistica e culturale, alla sostituzione economico-sociale, alla sostituzione identitaria

La cartografia elaborata dalla Soprintendenza speciale per il PNRR è emblematica di quanto sta accadendo nell’Isola.

Ma questo vale per tutto il territorio nazionale: “tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all’obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW” (nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024).

Il fenomeno della speculazione energetica, oltre che in Sardegna, è pesantemente presente in modo particolare nella Tuscia, in Puglia, nella Maremma, in Sicilia, sui crinali appennnici.

In tutto il territorio nazionale le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a.(gestore della rete elettrica nazionale) al 31 marzo 2024 risultano complessivamente ben 5.678, pari a 336,38 GW di potenza, suddivisi in 3.642 richieste di impianti di produzione energetica da fonte solare per 144,84 GW (43,06%), 1.897 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 101,14 GW (30,07%) e 139 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica  a mare 90,41 GW (26,88%).

In Sardegna, le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 marzo 2024 risultavano complessivamente ben 809, pari a 57,67 GW di potenza, suddivisi in 524 richieste di impianti di produzione energetica da fonte solare per 22,99 GW (39,87%), 254 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 16,86 GW (29,23%) e 31 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica  a mare 17,82 GW (30,90%).

57,67 GW significa quasi 30 volte gli impianti oggi esistenti in Sardegna, aventi una potenza complessiva di 1,93 GW (i 1.926 MW esistenti, di cui 1.054 MW di energia eolica a terra + 872 di energia solare fotovoltaica,dati Terna, 2021).

Un’overdose di energia che non potrebbe esser consumata sull’Isola (che già oggi ha circa il 38% di energia prodotta in più rispetto al proprio fabbisogno), non potrebbe esser trasportata verso la Penisola (quando entrerà in funzione il Thyrrenian Link la potenza complessiva dei tre cavidotti sarà di circa 2 mila MW), non potrebbe esser conservata (a oggi gli impianti di conservazione approvati sono molto pochi e di potenza estremamente contenuta).

Significa energia che dovrà esser pagata dal gestore unico della Rete (cioè soldi che usciranno dalle tasse dei contribuenti).

Gli unici che guadagneranno in ogni caso saranno le società energetiche, che – oltre ai certificati verdi e alla relativa commerciabilità, nonchè agli altri incentivi – beneficiano degli effetti economici diretti e indiretti del dispacciamento, il processo strategico fondamentale svolto da Terna s.p.a. per mantenere in equilibrio costante la quantità di energia prodotta e quella consumata in Italia: In particolare, riguardo gli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, “se necessario, Terna invia specifici ordini per ridurre o aumentare l’energia immessa in rete alle unità di produzione”, ma l’energia viene pagata pur non utilizzata.  I costi del dispacciamento sono scaricati sulle bollette degli Italiani.

Insomma, siamo all’overdose di energia producibile da impianti che servono soltanto agli speculatori energetici.

Le proposte alternative.

Ribadiamo ancora una volta la nostra proposta: sarebbe cosa ben diversa se fosse lo Stato a pianificare in base ai reali fabbisogni energetici le aree a mare e a terra dove installare gli impianti eolici e fotovoltaici e, dopo coinvolgimento di Regioni ed Enti locali e svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), mettesse a bando di gara i siti al migliore offerente per realizzazione, gestione e rimozione al termine del ciclo vitale degli impianti di produzione energetica.

In realtà, la prima cosa necessaria, a breve termine, sarebbe una moratoria nazionale(non regionale, già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza Corte cost. n. 27/2023), una sospensione di qualsiasi autorizzazione per nuovi impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

La Regione autonoma della Sardegna è coordinatrice della Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza permanente delle Regioni e Province autonome (delibera del 31 marzo 2016, vds. deliberazione Giunta regionale Sardegna n. 37/26 del 21 giugno 2016): in quella sede può esser approvata una proposta di moratoria nazionale da portare alla Conferenza permanente Stato – Regioni e Province autonome, così da farla divenire provvedimento a efficacia nazionale.

A medio termine, è certamente necessario completare il processo di pianificazione paesaggistica avviato nel 2006 e già previsto su tutto il territorio regionale (art. 1, comma 2°, della legge regionale Sardegna n. 8/2004 e s.m.i.).

Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha recentemente promosso in proposito la petizione popolare Si all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica! , che ha già superato 9 mila adesioni.

Siamo ancora in tempo per cambiare registro.

In meglio, naturalmente.

Stefano Deliperi è il portavoce del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

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