Il GrIG sollecita il Ministero della Cultura per vincolare i beni culturali in terreni privati

2 Luglio 2024

[Stefano Deliperi]

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inviato (28 giugno 2024) agli organi del Ministero della Cultura una specifica richiesta di conclusione con la massima sollecitudine delle procedure di imposizione del vincolo culturale (art. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) sui beni culturali esistenti su terreni privati.

E’ fondamentale per un’efficace tutela del territorio, perché la presenza di beni culturali di titolarità privata tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) costituisce garanzia per l’applicazione delle norme di salvaguardia vigenti, in quanto si ricorda che l’art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è stata individuata una “fascia di rispetto … determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela (ambientale/paesaggistica e/o culturale, n.d.r.) di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”. Successivamente, con l’art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, la fascia di tutela è stata ridotta a “tre chilometri” per gli impianti eolici e a “cinquecento metri” per gli impianti fotovoltaici.

Quindi, è vigente una fascia di rispetto intorno ai beni ambientali e culturali di tre chilometri per l’installazione di centrali eoliche e di cinquecento metri per centrali fotovoltaiche.

La recente giurisprudenza è stata molto chiara in materia: bisogna tener presente che il bene culturale (es. Nuraghe, Chiesa campestre, ecc.) presente in aree di titolarità privata dev’essere formalmente oggetto di provvedimento di vincolo per poter esser preso in considerazione (vds. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 29 maggio 2024, n. 414), in quanto per il solo “patrimonio culturale di proprietà pubblica è previsto un sistema di tutela che può definirsi reale in quanto vige una presunzione di interesse storico ed artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12, comma 1 (Cass. Civ., Sez. II, ord. 17 ottobre 2023, n. 28792)”.    Bisogna anche tener presente che “una volta esaurita la fase di consultazione, il Ministero dell’Ambiente è tenuto a concludere l’iter procedimentale entro termini precisi – che riguardano tanto l’adozione del provvedimento finale quanto le fasi prodromiche- scaduti infruttuosamente i quali dovrebbe attivarsi il potere sostitutivo” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 3 giugno 2024, n. 436), per cui i tantissimi procedimenti di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) attualmente in corso potrebbero esser conclusi in tempi brevi.

La situazione attuale è decisamente gravissima e non sarà, purtroppo, fermata dal provvedimento legislativo attualmente in esame al Consiglio regionale sardo.

In Sardegna, le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 marzo 2024 risultavano complessivamente ben 809, pari a 57,67 GW di potenza, suddivisi in 524 richieste di impianti di produzione energetica da fonte solare per 22,99 GW (39,87%), 254 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 16,86 GW (29,23%) e 31 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica  a mare 17,82 GW (30,90%).

57,67 GW significa quasi 30 volte gli impianti oggi esistenti in Sardegna, aventi una potenza complessiva di 1,93 GW (i 1.926 MW esistenti, di cui 1.054 MW di energia eolica a terra + 872 di energia solare fotovoltaica, dati Terna, 2021).

La Soprintendenza speciale per il PNRR, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto: “nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto” (nota Sopr. PNRR prot. n. 27154 del 20 novembre 2023 e nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024).

Qui siamo alla reale sostituzione paesaggistica e culturale, alla sostituzione economico-sociale, alla sostituzione identitaria.

Questa sciagura può essere evitata anche con il vincolo di Nuraghi, Domus de Janas, Chiese campestri, Tombe dei Giganti, ruderi minerari attualmente su terreni privati.

Ma si deve far presto.

Stefano Deliperi è il portavoce del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

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