Intolleranza e leninismo sulle coste della Sardegna
1 Agosto 2017Stefano Deliperi
In questo caldo e afoso luglio 2017 è piuttosto duro il dibattito sul futuro delle coste della Sardegna, la parte più pregiata dell’Isola sotto il profilo ambientale, turistico, socio-economico.
Il reportage “Cemento Mori” di Paolo Biondani, piuttosto critico verso la proposta di nuova legge regionale urbanistica presentata dalla Giunta Pigliaru 1, ha suscitato molteplici reazioni. In proposito, l’Assessore all’urbanistica della Regione autonoma della Sardegna Cristiano Erriu ha scritto una lettera aperta al Direttore responsabile de L’Espresso Tommaso Cerno contestando in toto il contenuto dell’articolo e accusando gli ambientalisti di diffondere “fake news” sulla sua proposta di legge. Gli ho risposto per conto del GrIG, punto su punto, ribadendo quali siano gli aspetti della proposta di legge portatori di gravissimi rischi di degrado per le coste sarde. Ce ne sono parecchi e se fosse stata effettuata quella fase di consultazione pubblica prevista nella delibera di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge2, molto probabilmente sarebbero stati almeno in parte superati con una migliore formulazione della proposta.
A questo punto, l’Assessore Erriu ha bollato come “di stampo vagamente leninista” e collegata in qualche modo a un “partito trasversale dei settari” la nostra critica documentata e argomentata. Credo che in qualsiasi dibattito, anche il più aspro, non si debba mai trascendere, ma pare che chiunque devia dalle affermazioni dell’Assessore Erriu divenga, evidentemente, un diffusore di notizie false, per giunta “di stampo vagamente leninista” (non ho mai frequentato tali lidi, ma immagino sia una cosa molto brutta…). E’ il suo modo di porsi verso l’opinione pubblica e va preso così com’è. Ognuno può fare le sue valutazioni. Il testo della proposta di legge regionale urbanistica licenziato dalla Giunta Pigliaru è reperibile qui: http://www.regione.sardegna.it/doc…/1_274_20170317131449.pdf
Invito chiunque a leggerselo.
Gli aumenti volumetrici “a pioggia” anche nella fascia costiera di massima tutela.
L’art. 31, commi 6° e 7°, della proposta di legge regionale afferma testualmente: “6. Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel comma 1 anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dall’articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), e successive modifiche ed integrazioni.
7. Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel comma 1 anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dal capo I e dall’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), dall’articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), unicamente fino al concorrere del 25 per cento del volume originario, esistente alla data dell’ampliamento in deroga”.
Come si può leggere, non è esplicitato alcun vincolo riguardo gli ampliamenti di cui alla legge regionale n. 45/1989 e s.m.i. (25% delle volumetrie), mentre per i successivi il “volume originario” utile per stabilire la percentuale volumetrica degli ampliamenti è quello “esistente alla data dell’ampliamento in deroga”, cioè, sul piano letterale, quello legittimamente realizzato alla data dell’istanza di ampliamento, comprendente i precedenti ampliamenti ai sensi della legge regionale n. 4/2009 e s.m.i. e ai sensi della legge regionale n. 8/2015.
Letteralmente l’ampliamento del 25% delle volumetrie originarie ottenuto grazie alla legge regionale n. 45/1989 e s.m.i. (art. 10 bis, come introdotto dall’art. 2, comma 2°, lettera h, della legge regionale n. 23/1993) contribuisce alla volumetria di base per calcolare il successivo ampliamento. Per esempio, una struttura avente in origine una volumetria di 30 mila metri cubi, può esser stata ampliata grazie alla legge regionale n. 45/1989 a 37.500 metri cubi (cioè + 25%) e ora potrebbe giungere a 46.875 metri cubi (cioè ulteriore + 25%). Ognuno può rendersi direttamente conto di quale sia il tenore e la portata della proposta di legge e comprendere se si tratti di “evidente caso di notizia falsa”, come sostiene l’Assessore Erriu..
Il vincolo di inedificabilità nella fascia costiera dei 300 metri dalla battigia marina.
Altro punto. Per l’Assessore Erriu attualmente non esisterebbe il vincolo di inedificabilità nella fascia costiera dei 300 metri dalla battigia, perché “’integrale conservazione della fascia dei 300 metri prevista in origine fu cassata dal TAR già dal 2007”. A parte il fatto che vorrei proprio capire come un T.A.R. possa “cassare” un vincolo posto da una legge, l’art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989, come introdotto dall’art. 2, comma 1°, lettera a, della legge regionale n. 23/1993 dispone testualmente: “sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi:
a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al Decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U”. In area costiera sono inedificabili anche le isole minori (lettera f), con esclusione di S. Pietro, S. Antioco, La Maddalena e S. Stefano, dove il vincolo di inedificabilità è limitato a 150 metri dalla battigia marina, le spiagge, i compendi sabbiosi, i lidi in genere e le rispettive pertinenze (lettera g). Ognuno può capire da solo se esista o meno tale vincolo di inedificabilità.
La possibilità di “riciclaggio delle seconde case” in esercizi ricettivi con il premio volumetrico.
L’ art. 31, comma 3°, lettera b, del disegno di legge regionale afferma: “Gli … incrementi volumetrici … sono computati ai fini della pianificazione delle volumetrie realizzabili per il soddisfacimento del fabbisogno di ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, con le modalità previste dall’Allegato A” e l’Allegato A, art. A 4, comma 3°, prevede: “gli insediamenti esistenti possono essere completati attraverso la previsione di ambiti di potenziale trasformabilità ad essi contigui. È, in ogni caso, consentita la trasformazione delle residenze per le vacanze e il tempo libero, esistenti o da realizzare, in strutture ricettive alberghiere”.
In parole povere, sono consentiti gli ampliamenti degli insediamenti edilizi nella fascia costiera e la trasformazione delle “seconde case” in strutture ricettive alberghiere, anche se nemmeno esistenti (!) Quest’ultima disposizione rieccheggia la sfacciata previsione dei famigerati nullaosta per complessi alberghieri emanati in deroga ai vincoli propedeutici per la redazione degli allora piani territoriali paesistici in base all’art. 13, comma 1°, lettera c, della legge regionale n. 45/1989: la Giunta regionale fra il 1990 e il 1992 ne rilasciò ben 235, legittimando nella futura normativa di piano tantissimi progetti immobiliari di “seconde case” poi “riciclati” in “complessi alberghieri”. Grazie al Cielo e al Consiglio di Stato (il T.A.R. seguì lentamente…), riuscimmo fra mille difficoltà a ottenere l’annullamento di quei piani territoriali paesistici che…tutelavano fondamentalmente investimenti e speculazioni immobiliari.3
Sul punto, l’Assessore Erriu minimizza: “se parliamo invece di seconde case ancora ‘da realizzare’, anch’esse trasformabili in strutture turistico-ricettive, evidentemente si tratterà di previsioni pianificatorie suscettibili di essere attuate alla luce delle nuove previsioni normative e delle disposizioni del piano paesaggistico, che ricordo prevede la possibilità di completare gli insediamenti esistenti”. “Evidentemente” che? Lo sa o non lo sa di quali “seconde case” da realizzare si parla? L’Assessore Erriu afferma in proposito: “per quanto riguarda la trasformazione di seconde case in strutture turistico ricettive, anche in questo caso si tratta del recepimento di quello che è già un indirizzo del Piano paesaggistico regionale”. Però non la racconta tutta: l’art. 90, comma 1°, lettera b, n. 2, delle N.T.A. del P.P.R. consente l’incremento volumetrico “in presenza di interventi di particolare qualità urbanistica e architettonica e nei casi di significativa compensazione paesaggistica o di razionalizzazione delle volumetrie disperse”, non quindi “a pioggia”, come previsto dal disegno di legge. E c’è una bella differenza! Comunque, ognuno può rendersi sempre conto direttamente di quali siano tenore e portata della proposta di legge.
La pretesa eternità delle “intese”.
Le disposizioni del P.P.R. devono attuarsi normalmente con i piani urbanistici comunali e provinciali, con i piani delle aree naturali protette e con le “intese” Regione-Provincia-Comune (art. 11 delle N.T.A. del P.P.R.). Come lo stesso Assessore Erriu riconosce, l’art. 90, comma 3°, delle N.T.A. del P.P.R. ne prevede l’applicazione in termini temporali temporanei per l’approvazione di quei progetti di riqualificazione urbanistica che prevedano l’incremento volumetrico del 25%: il termine temporale è di un anno dalla data di definitiva entrata in vigore del P.P.R., data coincidente con il termine di adozione dei piani urbanistici comunali (P.U.C.) in adeguamento al P.P.R. (art. 2, comma 6°, della legge regionale n. 8/2004 e art. 107 delle N.T.A. del P.P.R.).
Il fatto che molti Comuni non si siano ancora dotati di P.U.C. per mille ragioni, inclusa spesso quella di non “disturbare” forti interessi immobiliari, non può essere un esimente per prorogare di fatto e illegittimamente la possibilità di distribuire qui e là incrementi volumetrici, tanto più che, giustamente e proprio su proposta dell’Assessore Erriu, l’art. 18, comma 1°, lettera b, della legge regionale n. 8/2015 prevede che la Regione si sostituisca ai Comuni inadempienti nell’adozione dei P.U.C., previa diffida a provvedere inevasa. Quanti Comuni inadempienti ha diffidato l’Assessore Erriu? E quanti sono stati sostituiti nell’adozione del P.U.C.? Ce ne dimentichiamo o anche questa è una “fake news”?
Ma a che servono questi “incrementi volumetrici”?
L’intendimento pubblicizzato dell’Amministrazione Pigliaru è quello di migliorare l’offerta turistica attraverso il miglioramento delle dotazioni della ricettività alberghiera senza consumo di nuovo territorio. In quest’ottica sono previsti incrementi volumetrici in favore delle strutture ricettive anche entro la fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia marina, così da permettere la realizzazione di centri benessere, sale congressuali, servizi, attrezzature sportive, che renderebbero “più appetibile” un patrimonio edilizio ricettivo ormai “datato”.
In realtà, per migliorare l’offerta turistica sembrano prioritarie altre iniziative, a iniziare dal radicale miglioramento dei collegamenti aerei e navali in regime di continuità territoriale o comunque attraverso meccanismi di abbattimento dei costi per i non residenti, continuando con una politica efficace delle aree naturali protette e dei beni culturali per ampliare offerta e stagione turistica, per finire con la promozione di veri e propri “pacchetti turistici” specifici per mète ed eventi (es. S. Efisio, Carnevale, Pasqua, Candelieri, ecc.) nell’ambito di una politica di promozione turistica degna di questo nome, cosa che la Sardegna non ha mai avuto.
In tale prospettiva han poco senso, se non quello di costituire una potenziale eversione permanente di normative di tutela e pianificazione paesaggistica, anche le previsioni di “Programmi e progetti ecosostenibili di grande interesse sociale ed economico” previsti dall’art. 43 del disegno di legge, in deroga a piano paesaggistico regionale e strumenti urbanistici. In definitiva, ognuno può rendersi direttamente conto di quale sia il tenore della proposta, visto che la lingua italiana non è un’opinione esclusiva dell’Assessore Erriu o di chiunque altro.
E ognuno può trarre le sue conclusioni. Altro che “fake news” e leninismo.
P.S. con buon senso, rispetto delle discipline di tutela ambientale e ragionevolezza si può giungere a una buona legge sul governo del territorio. In caso diverso sarà l’ennesimo scempio per la Sardegna e non rimarrà senza conseguenze.
1 qui i testi del disegno di legge regionale:
Delibera del 16 marzo 2017, n. 14/4 [file .pdf]
Disegno di legge concernente “Disciplina generale per il governo del territorio”.
2
“ il disegno di legge sarà … pubblicato in una apposita sezione del sito istituzionale e aperto alle osservazioni di tutti gli attori coinvolti sui temi della pianificazione territoriale e paesaggistica: parti istituzionali, parti economiche e sociali, università, ordini professionali, organismi in rappresentanza della società civile, associazioni ambientali, soggetti portatori degli interessi e delle volontà dei territori” (deliberazione Giunta regionale n. 14/4 del 16 marzo 2017).
3
Sulle vicende della pianificazione paesaggistica in Sardegna vds. S. Deliperi, La pianificazione paesaggistica in Sardegna. Evoluzione, realtà, prospettive, in C.S.M., convegno “Finestre sul paesaggio”, Cagliari, 1-2 dicembre 2011.