Ipotesi per il nuovo manifesto
16 Novembre 2012Pubblichiamo la sintesi dello statuto sociale della società cooperativa del quotidiano comunista il Manifesto approvato dall’assemblea che si è tenuta domenica 4 novembre ’12 a cui hanno partecipato i compagni dei circoli del Manifesto, i collaboratori e i redattori. La proposta ha avuto un largo consenso (oltre 200 i partecipanti favorevoli, 4 i voti contrari e 14 gli astenuti). Nel dare notizia dell’assemblea, la direzione del quotidiano non ha pubblicato lo statuto (così come è stato deciso nel corso del dibattito) e non ha parlato dei suoi punti essenziali. Naturalmente ci auguriamo che questa disattenzione venga presto superata e che le decisioni assunte dall’assemblea vengano pubblicate e ad esse si dia seguito. (Red)
Manicoop società cooperativa tra lettori, collaboratori e redattori del quotidiano comunista «il manifesto»
STATUTO SOCIALE TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 È costituita, con sede in***********, la società cooperativa denominata: manicoop – società cooperativa tra lettori, collaboratori e redattori del quotidiano comunista “il manifesto” (in seguito manicoop). La Cooperativa, nell’osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. La Cooperativa è regolata secondo il modello della società per azioni. Art. 2 La Cooperativa ha durata fino 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria nell’osservanza delle disposizioni di legge.
TITOLO II SCOPO – OGGETTO Art. 3 La “manicoop”, società cooperativa senza fine di lucro, si propone di riunire lettrici e lettori, sostenitrici e sostenitori, in forma singola e/o associata, collaboratrici e collaboratori del giornale, e il collettivo redazionale, nella proprietà condivisa della testata del quotidiano comunista “il manifesto” (di seguito “TESTATA”), loro bene comune. Lo scopo sociale si identifica nella ottimale gestione della TESTATA e nello svolgimento di iniziative strumentali ed accessorie a detta gestione. Esso si realizza attraverso l’apporto di tre categorie di soci, accomunati dalla condivisione dello scopo sociale stesso e nella realizzazione del loro interesse mutualistico:
a) l’interesse mutualistico dei soci lettori e sostenitori si realizza nella organizzazione e nella fruizione di iniziative di supporto alla gestione della TESTATA quali l’organizzazione di convegni e seminari, la produzione di materiali editoriali e audiovisivi, la promozione di studi, ricerche e iniziative di dibattito collettivo, e simili; nonché nella verifica dei buoni risultati del giornale, dalla valorizzazione della TESTATA e del patrimonio associativo, culturale e politico del quotidiano “il manifesto”. Con manicoop disporranno di un nuovo strumento di interazione per far giungere alla redazione idee, proposte, critiche, informazioni e commenti; b) ) l’interesse mutualistico dei soci giornalisti e poligrafici, a loro volta organizzati in una propria cooperativa editrice nei termini della legge, si realizza nella partecipazione – con la presenza di loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione di manicoop – al controllo sulla proprietà della testata, al fine di salvaguardare la propria autonomia professionale. E nel potenziale di arricchimento della qualità giornalistica de “il manifesto”, che verrà dal legame associativo con la rete dei collaboratori e dei lettori. Dalla più ampia base sociale su cui poggerà la proprietà della testata, potrà conseguire anche una più efficace tutela per i posti di lavoro
c) l’interesse mutualistico dei soci collaboratori non occasionali, e degli ex dipendenti che, sebbene pensionati, continuano a collaborare al giornale, si realizza nel poter disporre, nell’ambito di manicoop, di una propria rappresentanza, per meglio coordinare e valorizzare il loro contributo di esperienze e competenze;
La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.
Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nel cui ambito territoriale ha la propria Sede sociale. Art. 4 La Cooperativa, al fine di valorizzare le attività dei soci nella specificità del loro interesse mutualistico e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci stessi, ha per oggetto le seguenti attività:
a) Lo scopo sociale ed il fine mutualistico, si realizzano in primo luogo attraverso l’affidamento in gestione della TESTATA, in via esclusiva, con contratto di affitto annuale, a un collettivo redazionale organizzato in cooperativa editrice che nel proprio statuto, si riconosca nella storia politica e giornalistica de “il manifesto”, che in totale autonomia gestisce l’attività giornalistica editoriale del quotidiano e di tutte le pubblicazioni collegate. La cooperativa affittuaria della testata corrisponderà annualmente un canone di affitto da definirsi a parte con stipula di apposito contratto di affitto. Nel contratto di affitto della testata, sarà previsto l’obbligo per la cooperativa affittuaria a presentare i suoi bilanci consuntivi e i piani editoriali all’assemblea dei soci di manicoop, determinando i contenuti dell’informativa dovuta a manicoop. b) Lo scopo sociale ed il fine mutualistico vengono realizzati anche mediante la costituzione di una rete di circoli amici de “ il manifesto” in Italia ed all’estero, la diffusione di attività di carattere editoriale e promozionale in campo informativo, culturale, artistico, come campagne di abbonamento, diffusione militante cene di autofinanziamento, attraverso la realizzazione di eventi a sostegno de “il manifesto”, convegni, incontri, manifestazioni, diffusione di materiale divulgativo su argomenti collegati all’attività del quotidiano, quali libri, dvd, gadgets ecc, ed altri iniziative simili.
c) Lo scopo ed il fine mutualistico si realizzano infine attraverso lo sviluppo di relazioni associative, culturali e politiche per l’affermazione del patrimonio di idee e di proposte di riferimento del Manifesto, per la trasformazione della società in direzione degli ideali comunisti e di sinistra
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TITOLO III SOCI
Art. 5 Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori:
a)i lettori e sostenitori, singoli oppure organizzati in circoli o in persone giuridiche che abbiano versato la quota sociale e le cui attività non siano in contrasto o concorrenza con la pubblicazione de “il manifesto”. I sostenitori possono essere persone fisiche o persone giuridiche, in particolare sindacati dei lavoratori e soggetti del movimento cooperativo, associazioni impegnate nella critica alla politica economica dominante, nella difesa dei diritti civili e di cittadinanza, della pace, dell’ambiente, della salute, della libertà di informazione, nella riforma della scuola e dell’università, nella lotta contro la mafia, contro il razzismo e ogni discriminazione razziale o di genere o di orientamento sessuale, nella critica del militarismo, del sistema carcerario e della psichiatria e di ogni altra istituzione totale, nell’accoglienza agli immigrati. b) I giornalisti e i poligrafici regolarmente assunti dalla cooperativa locataria della testata “il manifesto” hanno diritto a essere ammessi come soci. Il loro elenco dovrà essere aggiornato con cadenze annuali dalla cooperativa locataria della testata. Siccome col loro lavoro già prestano un contributo all’impresa comune, il C.d.a. è autorizzato a determinare un valore differenziato della quota sociale. c) I liberi collaboratori non occasionali, giovani o meno giovani, come gli ex dipendenti ora pensionati che continuano a scrivere per “il manifesto”, che abbiano versato la quota sociale. La cooperativa locataria della testata dovrà aggiornare ogni anno l’elenco dei collaboratori non occasionali, e rendere pubblici i criteri cui intende orientarsi nella sua compilazione Art. 6 Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di amministrazione della società domanda scritta specificando: (persone fisiche) a) nome cognome, data di nascita, residenza e professione;
b) il numero di azioni che propone di sottoscrivere, in coerenza con la misura stabilita dall’Assemblea dei soci;
c) la categoria di soci, di cui al precedente art. 5, comma 2, lettere a), b) o c) nella quale intende essere inserita.
d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali (persone giuridiche) a) denominazione, sede, attività (persone giuridiche);
b) delibera di autorizzazione, se dovuta, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l’ente o persona giuridica;
c) caratteristiche ed entità degli associati o dei soci;
d) il numero di azioni che propone di sottoscrivere in coerenza con la misura stabilita dall’Assemblea dei soci;
e) la categoria di soci, di cui al precedente art. 5, nella quale intende essere inserita;
f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Alla domanda di ammissione delle persone giuridiche si dovrà allegare copia dello statuto vigente e delibera di autorizzazione, sempre se dovuta.
In caso di versamento della quota in forma rateale, il socio risulta ammesso già dal versamento della prima quota. Qualora lo stesso non portasse a compimento la copertura totale della intera quota associativa nei tempi fissati dal successivo art. 18, la delibera di ammissione diventerà inefficace
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Il socio che non intenda più proseguire i versamenti rateali, potrà richiedere la restituzione delle quote già versate secondo i criteri di cui al successivo art. 14
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TITOLO IV RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE
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Art. 14 I soci receduti (recessi) od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivo art. 21, comma 5, lett. c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, cod. civ.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
Il rimborso delle azioni assegnate al socio a titolo di ristorno, ai sensi del successivo art. 21, comma 7, lett. b), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.
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TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE
Art. 16
Il patrimonio della Società è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di cui al successivo art. 21, comma 5, lett. a) e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
c) da eventuali riserve straordinarie;
d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
f) da un fondo d’investimento per la formazione giornalistica, alimentato dalle donazioni di quei collaboratori de «il manifesto» che rinunciano volontariamente a riscuotere i compensi di loro spettanza. Attraverso il fondo, gli autori che chiedessero di destinargli i loro onorari potranno finanziare borse di formazione e di praticantato presso la redazione de “il manifesto” per giovani giornaliste e giornalisti. Il fondo sarà gestito dal cda di manicoop, d’intesa con i collaboratori e con la direzione del giornale, e non potrà essere impiegato per le spese correnti del giornale, né per le spese della manicoop. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.
Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società né all’atto del suo scioglimento.
Art. 17 Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore di € 500,00 [EVENTUALMENTE flessibile da un MINIMO € 25,00 oppure € 50,00].
Ogni socio, persona fisica o società/ente, potrà conferire più di una quota sociale entro i limiti fissati dal l’assemblea
Art. 18 Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate in un’unica soluzione oppure a rate e precisamente:
a) almeno il 10% all’atto della sottoscrizione;
b) il restante in un massimo di 18 rate mensili e in osservanza delle
disposizioni di legge al riguardo.
Il Consiglio di amministrazione potrà definire modalità diverse di versamento, sempre in osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
Il versamento delle azioni dei soci sovventori dovrà essere effettuato secondo i termini stabiliti dall’Assemblea che ne delibera l’emissione.
Art. 19 Le azioni sono sempre nominative.
Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute senza l’autorizzazione del Consiglio di amministrazione, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Qualunque sia il numero di azioni conferite dal socio, persona fisica o persona giuridica, questi avrà sempre e comunque diritto ad un solo voto
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TITOLO VI BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI
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TITOLO VII ORGANI SOCIALI
Art. 22 Sono organi della società:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale.
ASSEMBLEE
Art. 23 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.
La loro convocazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e deve effettuarsi presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.
Ricorrendo le condizioni previste dall’ art. 2540 cod. civ., le riunioni assembleari devono svolgersi con le modalità delle assemblee separate.
L’avviso di convocazione deve essere affisso nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima dell’adunanza e deve essere comunicato ai soci nello stesso termine con lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto.
In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo, alle condizioni di cui all’art. 2366, comma 4, cod. civ.
Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.
Art. 24 L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale ovvero, alle condizioni previste dall’art. 2364, comma 2, cod. civ., entro centottanta giorni dalla stessa data, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per la approvazione del bilancio preventivo.
L’Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall’Organo di controllo.
L’Assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
2) provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale;
3) approva il Regolamento interno di cui al precedente art. 4, comma 3, relativo ai rapporti mutualistici attuati con i soci ed i criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici, nonché gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
4) delibera sull’eventuale rifiuto di ammissione a socio, previa istanza proposta dall’aspirante socio ai sensi dell’art. 6, comma 5;
5) delibera sulla revoca degli amministratori e dei sindaci, alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabilità degli stessi;
6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
Ancorché non riuniti in assemblee separate, ai soci delle categorie di cui al precedente art. 5, comma 2, lett. a)/b)c) sono attribuite le seguenti prerogative:
soci dipendenti della società cooperativa editrice il quotidiano “il manifesto”, facoltà di nominare propri rappresentanti negli organi societari nella misura massima del 35%
soci lettori e sostenitori de “il manifesto”, facoltà di nominare propri rappresentanti negli organi societari nella misura massima del 51%
collaboratori non occasionali ed ex dipendenti collaboratori de “il manifesto”, facoltà di nominare propri rappresentanti negli organi societari nella misura massima del 14%
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Art. 27 Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano. Su proposta del presidente, l’assemblea potrà decidere diverse modalità di votazione.
Art. 28 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate tra gli atti sociali.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 30 Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di consiglieri, pari a nove (9), sempre in numero dispari (5/7/9), eletti dall’Assemblea e scelti tra i soci o tra i mandatari degli enti soci, nell’osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. Ogni proposta di aumento del numero dei consiglieri d’amministrazione, deve essere approvata dall’assemblea, su proposta motivata del Consiglio
Nella nomina del Consiglio di amministrazione l’Assemblea elegge:
– almeno 3 e non più di 5 membri appartenenti alla categoria di cui al precedente art. 5, comma 2, lett. a).
– almeno 1 e non più di 3 membri appartenenti alla categoria di cui al precedente art. 5, comma 2, lett. b)
– almeno 1 e non più di 1 membro appartenente alla categoria di cui al precedente art. 5, comma 2, lett. c).
Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi.
Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. Il loro mandato è gratuito.
Salvo quanto previsto dall’art. 2390, cod. civ., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di amministratore.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente
Il Consiglio può delegare nei limiti di legge, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, osservate le disposizioni di legge al riguardo. Non possono essere delegate le decisioni aventi ad oggetto:
a) le materie indicate dall’art. 2381, comma 4, cod. civ.;
b) l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
c) la remunerazione della prestazione mutualistica ed il ristorno;
d) la cessione o l’acquisto di azienda o di rami d’azienda;
e) l’assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti in altre società.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza, e nei casi urgenti a mezzo di telegramma o fax, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Le votazioni sono palesi.
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, tra l’altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
c) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; d) predisporre la relazione, da sottoporre all’Assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare in particolare le circostanze relative alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, ovvero alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’art. 2545-octies, cod. civ., nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci; e) sentita l’assemblea deliberare sull’affitto della TESTATA “il manifesto” a una cooperativa tra giornalisti, determinando in particolare le modalità di rapporto tra proprietà della testata e cooperativa di giornalisti, nonché gli altri contenuti del contratto previsti dal precedente art. 4, lett. a);
f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti la attività sociale. Fra gli altri: acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l’apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l’attività sociale e stipulare i relativi contratti;
g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma;
h) assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l’inquadramento retributivo e le mansioni;
i) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l’ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
l) deliberare l’ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l’esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art. 13, comma 2;
m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all’Assemblea.
Art. 2540 (Assemblee separate).
- L’atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.
- Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.
- L’atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all’assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
- I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
- Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.
- Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione nei in mercati regolamentati.
2 «La convocazione è fatta per Posta Elettronica Certificata in casi urgenti, e per risparmiare spese di viaggio se i consiglieri risiedono in città diverse, le discussioni potranno svolgersi in video/tele conferenza».