La Corte costituzionale dichiara illegittima gran parte della legge regionale sarda sul piano casa
1 Febbraio 2022[Stefano Deliperi]
La Corte costituzionale prosegue nella sua opera di demolizione giuridica delle norme illegittime poste dall’Amministrazione regionale sarda Solinas.
Con sentenza n. 24 del 28 gennaio 2022 ha dichiarato illegittima gran parte della legge regionale Sardegna n. 1/2021 sul c.d nuovo piano casa. Ben ventuno censure di legittimità relative all’impianto stesso della legge, tredici declaratorie di non fondatezza su disposizioni marginali e tre di inammissibilità.
La pronuncia della Corte costituzionale è ampia e complessa e potrà esser data una valutazione più puntuale solo dopo un esame più approfondito, tuttavia, a una prima lettura necessariamente rapida, sembra proprio che le disposizioni fondamentali del c.d. nuovo piano casa siano state “cassate”,
Niente aumenti volumetrici nella fascia costiera, previsti, in particolare, dagli artt. 2, 3, 5, 9 della legge regionale Sardegna n. 1/2021.
Nessuno stravolgimento del piano paesaggistico regionale (P.P.R.), previsto in particolare dall’art. 30 della legge regionale Sardegna n. 1/2021.
Vengono indicati autorevolmente quali norme di riforma economico-sociale, quindi limite per le competenze legislative per Regioni e Province autonome il decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed è una conferma) e il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo unico dell’edilizia, ed è una primizia).
Solo poche settimane fa la Corte costituzionale aveva fatto un bel regalo di Natale a tutte le persone che credono che il futuro sia nella salvaguardia dell’ambiente, il bene più prezioso che abbiamo.
Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 257, depositata il 23 dicembre 2021, aveva dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 21, che avrebbe consentito, attraverso un’assurda interpretazione autentica fatta dall’attuale Giunta regionale, la riscrittura del piano paesaggistico regionale (P.P.R.) approvato nel 2006 (cioè 15 anni fa) nelle sue parti fondamentali (fascia costiera, zone agricole, beni identitari).
In estrema sintesi, in base alla legge regionale “cassata” l’Amministrazione regionale Solinas avrebbe potuto rivedere a proprio piacimento la disciplina contenuta nel piano paesaggistico nella fascia costiera, nelle aree agricole e in relazione ai beni identitari, per esempio aumentando volumetrie ed eliminando norme di conservazione integrale, come più volte annunciato.
Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) aveva sollecitato l’impugnazione governativa di ambedue le leggi con specifiche istanze (11 luglio 2020 e 20 gennaio 2021) che ha contribuito ai successivi ricorsi da parte del Governo Draghi. Ha, inoltre, promosso la petizione per la salvaguardia delle coste sarde finalizzata al mantenimento dei vincoli di inedificabilità costieri nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina, stabiliti dalle normative vigenti e dalla disciplina del piano paesaggistico regionale (P.P.R.), sottoscritta da più di 39 mila cittadini.
Il P.P.R., a suo tempo (2006) approvato dall’Amministrazione regionale Soru, è stato il primo a esser approvato ed è tuttora uno dei pochi piani paesaggistici a livello nazionale in linea con i contenuti del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Un vero e proprio punto di riferimento per la buona gestione del territorio.
La Giunta Solinas ha finora offerto solo pessimi esempi di politica ambientale (e la pagella in proposito è ampiamente meritata), norme illegittime adottate per favorire interessi particolari, finite tutte davanti alla Corte costituzionale come avvenuto per le leggi regionali sarde scempia-coste concernenti gli incrementi volumetrici nelle zone costiere e in quelle agricole (legge regionale n. 1/2021), la privatizzazione strisciante delle spiagge mediante permanenza di chioschi e altre strutture balneari (la legge regionale 21 febbraio 2020, n. 3), l’ennesima illegittima proroga del c.d. piano casa (la legge regionale 24 giugno 2020, n. 17) e riguardo l’interpretazione autentica (legge regionale 13 luglio 2020, n. 21) che consentirebbe la riscrittura del piano paesaggistico regionale (P.P.R.) nelle sue parti fondamentali (fascia costiera, zone agricole, beni identitari).
Inoltre, Lo scorso 21 giugno 2021 la Giunta Solinas ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni avverso lo Stato, contestando l’applicazione delle competenze statali in materia di tutela del paesaggio. In proposito, il GrIG ha inoltrato (26 luglio 2021) alla Corte costituzionale una specifica memoria, liberamente valutabile, come la recente normativa sui giudizi davanti alla Corte costituzionale consente, a sostegno della legittimità dell’esercizio delle competenze statali in materia di tutela del paesaggio e di pianificazione territoriale paesistica.
Con decreto presidenziale del 9 settembre 2021, l’opinione scritta è stata ammessa in giudizio.
In questo caso, con la sentenza n. 26 del 28 gennaio 2022, la Corte costituzionale ha sì dichiarato che non spetta alle Amministrazioni statali competenti in tema di tutela del paesaggio (le Soprintendenze per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e di Sassari, nella fattispecie concreta) disapplicare le norme ritenute in violazione delle competenze statali in materia, tuttavia non ha minimamente posto in dubbio la necessità di pianificazione paesaggistica congiunta (copianificazione) Stato – Regione come richiedeva il ricorso regionale come motivo fondamentale.
La giurisprudenza costituzionale in materia è chiara e univoca: la competenza in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente è in capo allo Stato e l’attività di predisposizione dei piani paesaggistici, assegnata alle Regioni e alle Province autonome, deve necessariamente essere condotta mediante procedure di coinvolgimento incisivo e concreto (c.d. copianificazione) delle strutture del Ministero della Cultura.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 101 del 20 maggio 2021, aveva già dichiarato illegittima la norma regionale (art. 2, comma 1°, lettera a, della legge regionale Sardegna n. 3 del 21 febbraio 2020) che, a semplice domanda del concessionario, consentiva la permanenza di chioschi e stabilimenti sulle spiagge della Sardegna, una vera e propria privatizzazione strisciante dei litorali. Poi la sentenza n. 257 del 23 dicembre 2021 ha dichiarato illegittima anche la folle interpretazione autentica del P.P.R. Ora la sentenza n. 24 del 28 gennaio 2022 ha dichiarato illegittimo gran parte del nuovo piano casa.
Attendiamo con serenità le prossime pronunce del Giudice delle Leggi.
Abbiamo difeso, difendiamo e difenderemo la nostra Terra, millimetro per millimetro.
Ne stiano certi.
Stefano Deliperi è il portavoce del Gruppo d’Intervento Giuridico odv