Migranti e Sacro Romano Impero
1 Aprile 2015Giuliana Mura
Nella nostra normativa il migrante è variamente chiamato extra comunitario e clandestino. Eppure il diritto nella funzione stabilizzatrice nella variabilità delle azioni umane gli riconosce “l’accesso”, ossia l’ingresso nel territorio e “l’asilo” cioè l’accoglienza”.
Nel nostro Paese la legislazione sull’immigrazione e condizione giuridica dello “straniero” rivela viceversa una permanente instabilità: se mi è permesso un anacronismo il processo si è invertito proprio nel luogo che fu origine universale dello “Ius “ nelle Province del Sacro Romano Impero dove la “Lex” Romana si adattava alle consuetudini dei popoli conquistati ed anche un “servus” come Caius poteva emanciparsi al civis Gaio tramandando ai posteri le “Institutiones” ed il prototipo dei moderni contratti . A partire dall’approvazione del Testo unico del 1998 con un susseguirsi di discipline di” ingressi “ restrittivi corrispondenti a forme di “espulsioni” sempre più ampi l’unica ratio rimane la stabilizzazione del concetto di “irregolarità” . Da qui “Centri di accoglienza –identificazione –espulsione “ Il migrante non è persona: è una questione di ordine pubblico e sanitario. Sia che giunga vivo denutrito malato che morto con addosso stracci maleodoranti portatore di epidemie. Se poi permane nel territorio da irregolare diventerà illegale e servirà al P.I.L. come ignoto soldato dell’ esercito senza armi se non le proprie braccia e vittima ad ogni età di lavoro in nero. Sfruttato in italiano corrente o per dirla alla Cicerone schiavo cui non è riconosciuto neanche il figlio che nasce secondo lo “ius soli”. A parte le analogie giuris – imprudenti non significa che la Repubblica Italiana deve accogliere indistintamente ma viceversa che è necessario porre termini chiari nei flussi migratori secondo scelte politiche interne e Comunitarie Europee. Per citare la dottrina di Niccolai e Ciervo “Il corpus normativo italiano è caratterizzato da un doppio binario: da un lato il T.U. insieme ad una frammentata normativa secondaria regola i flussi migratori all’interno del nostro Paese, le cui cause son da identificare nelle motivazioni economiche dei singoli stranieri presenti nel territorio; dall’altro invece la normativa in materia di diritto d’asilo (di derivazione comunitaria) stabilisce le modalità di ottenimento dello staus di protezione internazionale ed una serie di tutele minime in materia di accoglienza in attesa dell’esaurimento della procedura di riconoscimento del suddetto status” Da ciò deriva la diversa denominazione data al l’emigrante. Da una parte la UE stabilisce modalità di ottenimento dello status minimo di protezione internazionale al richiedente asilo secondo quanto previsto dalle Costituzioni e Trattati internazionali sui diritti dell’Uomo, dall’altro le motivazioni economiche e di mercato costringono a prassi amministrative discriminatorie. Non si sottovaluti la gerarchia delle fonti vincolante in materia di riserva legislativa. Al ragionamento giurisprudenziale o dottrinale è necessario anteporre una premessa di carattere costituzionale interno e sovra nazionale: il trattenimento come previsto è riduttivo della dignità, libertà personale e fisica di spostamento secondo quanto previsto per esempio dagli artt.2, 3 e 13 della Costituzione e la legittimità costituzionale dei centri di identificazione ed espulsione rimane dubbia. Inoltre il “ costo “del trattenimento permane eccessivo sia come diritto della persona che per le risorse necessarie di manutenzione dei centri. Nell’Occidente la carenza di controlli sui soggetti incaricati del servizio pubblico, le condizioni di trattenimento disumane nonostante gli sforzi portano alla necessità di una radicale rivisitazione degli istituti. Il rispetto dei vincoli di riserva legislativa derivanti dall’ordinamento comunitario ed obblighi internazionali secondo l’art. 117 ed il diritto d’asilo dello straniero impedito nel proprio paese nell’esercizio delle libertà democratiche pongono come improrogabile la definizione comune oltre che di standards normativi minimi di cosa si intende per Libertà e Democrazie. In luoghi dove la movimentazione delle merci per profitto ha marchi d’hoc e garanzie maggiori rispetto alle altre. In primis occorre una applicazione autentica dell’art.11 Cost. Nel 1919 appena conclusa la Grande Guerra Antonio Gramsci scrisse in “Ordine Nuovo” “Noi socialisti non ci vergogniamo d’andar d’accordo col concetto popolare che fa del guadagnarsi il pane il problema principale…. Ma la lotta per liberare i popoli affamati non è la guerra di questa specie d’ interventisti dell’ultim’ora. La loro guerra ha lasciato tali e quali i fossili politici , la mancanza di senso storico. Sostituiamo alla loro commedia il nostro dramma, serio e degno di essere vissuto da una generazione di uomini. Liberi” ll ripudio della guerra come strumento di offesa alle libertà dei popoli e mezzo di risoluzione di controversie. L’ostacolo alla realizzazione sono le industrie di morte che consentono gli arricchimenti strumentalizzando di volta in volta e secondo, per l’appunto, il “casus belli” , religione, razza, colore politico, sesso, opinione. Per costoro è mero Capitale ed Imperialismo vario come i fini giustificano i mezzi. Ha poco da intervenire il guidice ad quo invocando la Corte Costituzionale o la Corte Europea dei Diritti dell’uomo di Strasburgo . Se non si cambia considerando le persone come centrali “Sei ancora tu uomo del mio tempo. Sei ancora quello della pietra e della fionda” . Cito Rumi ricordando quando i sardi ed italiani lasciavano la natia patria perché perseguitati o senza lavoro “ Gli addii sono solo per coloro che amano con i loro occhi. Poiché per coloro che amano con anima e cuore non vi è una cosa simile come la separazione “.
*Fonte immagine: Bangladeshi migrant workers wait at the Ras Jdir crossing on the Libya