Non si può tagliare il bosco senza autorizzazione paesaggistica. Motoseghe abusive al Marganai

16 Settembre 2016
Complesso forestale del Castagno

Complesso forestale del Castagno

Stefano Deliperi

I ben noti interventi di taglio boschivo in parte già effettuati e nel resto previsti nella Foresta demaniale del Marganai in forza di un piano forestale fortemente voluto dall’allora Ente Foreste della Sardegna (oggi Agenzia Forestas) sono abusivi perché privi di autorizzazione paesaggistica.

Lo ha ribadito il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo con uno specifico parere dell’Ufficio legislativo (8 settembre 2016) nel quale ha sancito per l’ennesima volta la necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica per i tagli boschivi non di tipo “culturale”. L’occasione dell’emissione del parere è stata data dagli interventi di taglio nella Foresta demaniale del Marganai, anche oggetto di procedimento penale proprio per l’assenza di autorizzazione paesaggistica [1].

L’allora commissario dell’E.F.S. – e oggi amministratore unico di Forestas – Giuseppe Pulina affermò a più riprese e con toni piuttosto accesi nei confronti delle associazioni ecologiste e dei mezzi di informazione “contestatori” che non era necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica. La Giunta Pigliaru, invece, non affermò nulla. Silenzio. Ora il parere ministeriale, un’autorevole conferma per una più efficace tutela dei boschi sotto il profilo paesaggistico, naturalmente valida anche per tutti i casi analoghi. E’ un’autorevole conferma del buon operato della Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio di Cagliari che, nel settembre 2015, sospese i tagli boschivi non autorizzati sotto il profilo paesaggistico.

La giurisprudenza penale è chiara nel ritenere necessaria l’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi di gestione forestale che non rientrino nella nozione di “taglio colturale”. Recentemente la sentenza Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 962 ha ricordato che soltanto il taglio colturale per il miglioramento del bosco, rientrando nella previsione di cui all’art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (attività agro-silvo-pastorali), non necessita di preventiva autorizzazione paesaggistica. E’ giurisprudenza ormai costante1.  Il taglio del bosco e la successiva aratura del terreno comportano la commissione del reato di cui all’art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

Ma non si tratta dell’unico caso di criticabile gestione dei boschi sardi. Anzi. Proprio in materia, nei mesi scorsi, il Governo Renzi ha impugnato (deliberazione Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2016) davanti alla Corte costituzionale (art. 127 cost.) la legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, la legge forestale della Sardegna, per violazione delle competenze statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente (artt. 9, 117, comma 2°, lettera s, cost.).

La Regione autonoma della Sardegna aveva cercato di avere le “mani libere”, meglio le motoseghe libere, anche per quanto riguarda gli “interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate prescindendo dall’autorizzazione paesaggistica”: infatti, l’art. 19, commi 2° e 6°, prevede il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “solo per gli interventi di trasformazione del bosco”, mentre l’art. 149, comma 1°, lettera b, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. esclude dall’obbligo di preventiva autorizzazione paesaggistica i soli interventi selvicolturali che non modificano lo stato dei luoghi2.

Si tratta, per capirci, degli interventi previsti nei piani particolareggiati forestali nelle Foreste demaniali di Is Cannoneris e dei Tonneri, oltre che del MarganaiL’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, da anni concretamente impegnata per la salvaguardia del patrimonio forestale, esprime la sua soddisfazione per una posizione che rinforza la difesa dei boschi italiani contro interventi spesso troppo disinvolti

qui il PARERE UFFICIO LEGISLATIVO MIBACT dell’8 settembre 2016: Bosco del Marganai — Ente Foreste della Sardegna — autorizzazione ex art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi sottoposti a tutela, oltre che ex lege, in forza di specifico provvedimento.

2 Come noto, l’art. 149, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. testualmente dispone già l’esenzione dall’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per “il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”.

Scrivi un commento


Ciascun commento potrà avere una lunghezza massima di 1500 battute.
Non sono ammessi commenti consecutivi.


caratteri disponibili

----------------------------------------------------------------------------------------
ALTRI ARTICOLI