Bonifichiamo inquinando
6 Luglio 2014
Stefano Deliperi
Per fare le bonifiche ambientali basta aumentare le soglie di tollerabilità delle sostanze inquinanti. Questo povero Bel Paese talvolta regala aspetti particolarmente buffi, se non fossero tragici. Negli anni scorsi è già accaduto, per esempio, con l’acqua all’atrazina (1989) e con l’acqua all’arsenico a Roma (2013) e nel Lazio settentrionale. Si riscontrano tassi di inquinamento troppo elevati rispetto ai limiti di legge e sono necessarie le dovute bonifiche ambientali?
Basta elevare le soglie di tollerabilità delle sostanze inquinanti e il problema è risolto. Con l’art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”) sono state inserite nel Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) disposizioni[1] che, in estrema sintesi, hanno parificato le “aree dove si svolgono esercitazioni militari” alle “aree industriali”.
“Nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attivita’ connesse alla difesa nazionale”, infatti, “si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione” previste per le aree industriali per le misure di prevenzione, di messa in sicurezza e di bonifica ambientale. Così, nelle aree dei poligoni militari “a fuoco” i limiti soglia per sostanze inquinanti come il cobalto e l’arsenico passano rispettivamente da 20 mg/kg a 50 e 250 mg/kg. Analogamente per gli idrocarburi alifatici cancerogeni come il cloruro di vinile, le cui soglie limite diventano più elevate di 10 volte come per i diclorobenzeni cancerogeni, oggi tollerabili in una quantità 50 volte superiore. I primi a rischio sono proprio i cittadini militari che lì vivono e lavorano. E le reali bonifiche ambientali? Bum!
Colpite e affondate, analogamente ai limiti di emissioni per gli scarichi a mare per acciaierie, centrali a carbone, cementifici, raffinerie, centrali elettriche, stabilimenti chimici ora sostituiti da limiti così alti da far impallidire il principio comunitario del chi inquina paga (nuovo art. 241 bis del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., introdotto dall’art. 13, comma 5°, lettera b, del decreto-legge n. 91/2014).
Ora la palla passa al Parlamento: per non parlare dei danni agli imprenditori rispettosi della legge, ci sarà un sussulto di decenza e di legalità dei nostri rappresentanti che limiti i danni all’ambiente e al popolo inquinato?
[1] Art. 13
Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare.
1. Dopo l’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e’ inserito il seguente:
«Art. 242-bis.
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).
I. L’operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, puo’ presentare all’amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonche’ del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L’operatore e’ responsabile della veridicita’ dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e attivita’ previsti dal progetto di bonifica l’interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attivita’ alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attivita’, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’atto di assenso, il soggetto interessato comunica all’amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell’esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi dodici mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.
3. Ultimati gli interventi di bonifica, l’interessato presenta il piano di caratterizzazione all’autorita’ di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d’uso. Il piano e’ approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L’esecuzione di tale piano e’ effettuata in contraddittorio con l’ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne da’ comunicazione all’autorita’ titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.
4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell’ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell’operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l’ARPA notifica le difformita’ riscontrate all’operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che e’ istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252.
5. Resta fermo l’obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.
6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito puo’ essere utilizzato in conformita’ alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.».
2. L’articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152.
4. All’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8-ter, e’ inserito il seguente:
«8-quater. Le attivita’ di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti individuati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 e dal presente articolo a condizione che, ferme le quantita’ massime stabilite dai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell’Unione europea adottati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva con particolare riferimento:
a) alla qualita’ e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivita’;
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati.».
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 184, il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:
«5-bis. Con uno o piu’ decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell’Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonche’ per l’autorizzazione e i nulla osta all’esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d’arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, cosi’ come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.»;
b) dopo l’articolo 241 e’ inserito il seguente:
«ART. 241-bis
(Aree Militari).
1. Ai fini dell’individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell’istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attivita’ connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna b, dell’allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del presente decreto.
2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell’effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.
3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell’Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto.
4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attivita’ militari non incluse nella Tabella l dell’Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall’Istituto Superiore di Sanita’ sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.
5. Per le attivita’ di progettazione e realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si puo’ avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell’Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalita’ di attuazione.».
6. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al primo periodo, del comma 5-bis dell’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi’ come sostituito dal comma 5, lettera a), del presente articolo, le disposizioni recate dal decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2010, n. 87, si applicano anche al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
7. Alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, recante «Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6 «solidi sospesi totali» e’ introdotta la seguente nota:
«(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all’allegato VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all’articolo 5, lettera 1-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l’esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di
emissione anche piu’ elevati e proporzionati ai livelli di produzione, comunque in conformita’ ai medesimi documenti europei.».
8. Per il carattere di specificita’ delle lavorazioni che richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, nelle more dell’emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ individuata una apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e sono contestualmente individuate le modalita’ atte a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini dell’ acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.
9. All’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «di bonifica di siti d’interesse nazionale» sono inserite le seguenti parole: « , di bonifica di beni contenenti amianto».
6 Luglio 2014 alle 19:55
non è Francesco Pigliaru, Presidente della Regione autonoma della Sardegna, ad aver adottato queste disposizioni, ma il Governo Renzi.
Vedremo il Parlamento che farà…
7 Luglio 2014 alle 16:55
Caro Stefano,
hai ragione, a proporre l’aumento delle soglie di tollerabilità delle sostanze inquinanti è stato Renzi. L’equiparazione dei siti militari a quelli industriali è merito esclusivo del nostro Presidente del Consiglio e, presumo, dei suoi collaboratori. Non credo però che questa precisazione (del tutto necessaria) esoneri il nostro Presidente della Giunta dalle responsabilità con cui governa la Regione. L’impressione che ricavo, dopo i primi mesi di vita dell’esecutivo, è che ci troviamo senza una guida, senza una politica che affronti realmente i problemi dell’isola e dei suoi cittadini, a partire tanto per cambiare dal lavoro.
E’vero che l’iniziativa di cui discutiamo va attribuita a Renzi, ma abbiamo forse sentito, anche per caso, da qualche componente della Giunta un giudizio critico su questa proposta? Mi pare proprio di no. E che dire dell’atteggiamento del nostro esecutivo sulle iniziative (speriamo solo annunciate) altrettanto gravi come le trivellazioni nel Mediterraneo alla ricerca del petrolio, o dell’abolizione della Conservatoria delle coste, o dell’ipotetica vendita di Cala Sinzias? Sono solo alcuni esempi.
Per queste ragioni ritengo che anche Francesco Pigliaru sia vittima delle stesse conseguenze anestetiche che hanno colpito il Pd nel suo complesso: basta che il leader parli che tutti accettano e operano e seguono le indicazioni.
15 Luglio 2014 alle 20:16
Pigliaru è stato il primo a dire no ai poligoni militari adducendo motivazioni politiche e non invocando disastri ambientali. Quanto a Renzi – che è molto distante dalle mie convinzioni politiche – bisogna dargli atto che ha creduto alle denunce di disastro ambientale propugnate dalle associazioni ambientaliste, forti di registi, attori, giudici ed altri simili esperti, sul territorio di Quirra. Perciò, con coerenza, ha applicato a Quirra gli stessi parametri e soglie (stabilite da altri governi) adottate in situazioni dove i disastri ambientali sono documentati senza equivoci: Taranto, Porto Torres, Marghera, Porto Vesme ecc. Il problema non è aver sollevato le soglie a Quirra, dove non c’è un bel niente, il problema è che devono essere abbassate -e di molto – a Porto Torres, Porto Vesme, Taranto ecc. Dove si nuota nei veleni sparsi dall’uomo. Per quelli che sparge la natura non si può fare molto.
Ma perché le associazioni ambientaliste non si oppongono ai poligoni adducendo come motivazione l’opposizione alle armi, a chi le fabbrica e a chi le usa e sperimenta? Possibile che siano così guerrafondaie?