Responsabilità sociale dell’impresa e “Bilancio Sociale Allargato”

16 Luglio 2017
Gianfranco Sabattini

In Italia non esiste per le imprese un obbligo di legge per la redazione del Bilancio Sociale, cioè di un bilancio che rilevi tutti gli effetti (positivi e negativi) provocati sul sistema sociale ed ambientale dall’attività delle imprese; un DL del 1997, che ha regolato l’istituzione delle “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (ONLUS), ha però introdotto un principio che prevede l’affiancamento al bilancio contabile di tutte le imprese, quindi anche di quelle cosiddette lucrative, di una relazione sulle attività sociali svolte, ovvero una sorta di bilancio della attività compiute aventi rilevanza sociale.

La direttiva 2014/95 dell’Unione Europea obbliga le maggiori imprese europee di interesse pubblico, a partire dall’esercizio 2018, a trasformare obbligatoriamente, il loro bilancio in un “Bilancio Sociale Allargato” (BSA), per la cui applicazione in Italia, ovvero la messa a punto del Regolamento attuativo, è in corso una consultazione pubblica presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Il BSA dovrà recare – come afferma Anna Genovese (commissaria alla CONSOB) in un’intervista apparsa su la Repubblica del 21 maggio scorso – “indicazioni preziose sulle politiche sociali effettivamente praticate dalle società”, al fine di valutarne il “rischio reputazionale” e la “sostenibilità di lungo periodo” della loro attività. In tal modo, le maggiori imprese saranno chiamate a palesare “le loro scelte di responsabilità sociale”.

Dell’espressione Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) non esiste ancora una definizione univoca e puntuale; è perciò conveniente ricostruire succintamente il dibattito che si è svolto, prevalentemente nella seconda metà del secolo scorso, ma che continua ancora, al fine di capire gli aspetti essenziali e le motivazioni che hanno ispirato il principio della RSI e le sue implicazioni.

Il concetto di RSI è nato negli Stati Uniti nella seconda metà del Novecento; convenzionalmente, si ritiene che Howard Bowen sia stato l’autore che, nel 1953, in “Social Responsibilities of the Businessman”, abbia formulato il fondamento etico della nozione contemporanea di RSI. Al contributo di Bowen ha fatto seguito, nel decennio successivo, una vasta letteratura sul tema della RSI. In questa fase, però, l’impresa non compariva ancora come soggetto principale dell’indagine; gran parte degli studi di questi anni individuavano, infatti, nella figura dell’attore economico (imprenditore o uomo d’affari) il soggetto cui imputare la responsabilità sociale delle proprie azioni, mentre l’oggetto principale delle ricerche riguardava, in generale, i rapporti tra mondo economico e sistema sociale.

Alla fine degli anni Sessanta, l’impresa è comparsa per la prima volta come soggetto portatore di responsabilità nei confronto della società. Quando si è cominciato a discutere di responsabilità sociale delle imprese, cioè dei rapporti del mondo produttivo con il sistema socio-ambientale, l’economista liberista Milton Friedman si è immediatamente posto a difesa della libertà d’azione delle imprese, asserendo che l’unica loro responsabilità sociale consisteva nell’usare le risorse a loro disposizione per lo svolgimento di attività volte ad aumentare i propri profitti, a patto che esse si fossero confrontate apertamente e liberamente sul libero mercato, senza ricorrere ad “inganni e frodi“: era questa la teoria del “minimalismo morale”, formulata e sostenuta quasi a giustificare che fosse unicamente il sistema sociale ad avere obblighi nei confronti delle attività produttive.

Nel corso degli anni, tuttavia, il concetto di responsabilità sociale delle imprese è stato meglio specificato e più circostanziato è diventato il ruolo dell’impresa come attore economico responsabile nei confronti del sistema sociale, in una prospettiva in cui veniva compiuta la distinzione tra problemi economici e problemi sociali. Solo nel ventennio successivo agli anni Sessanta, però, il concetto di RSI è stato formalizzato per la prima volta da un punto di vista teorico, con la teoria degli stakeholder (tutti i portatori di un qualche interesse nei confronti di un’impresa: clienti, fornitori, finanziatori e azionisti), presentata, nei primi anni Ottanta, da Robert Edward Freeman, in “Strategic Management: a Stakeholder approach”.

Il concetto di stakeholder è oggi di uso comune nelle politiche pubbliche associate alla RSI ed è adottato come standard di riferimento principale nel monitoraggio degli effetti sociali dell’attività d’impresa. Esso è utilizzato in contrapposizione all’idea secondo cui la principale responsabilità degli attori economici è quella connessa alla massimizzazione dei profitti; al contrario, la teoria fondata sul concetto di stakeholder è costruita, come si è detto, sull’assunto che l’obiettivo di ciascuna impresa è, o dovrebbe essere, rivolto alla soddisfazione delle aspettative di tutti gli individui o gruppi di portatori di interessi legittimi nei confronti dell’impresa. Questa teoria è stata la risposta più incisiva alla teoria del minimalismo morale della responsabilità d’impresa, tipico dell’approccio economico liberista.

La nuova teoria si basa sull’assunto che l’impresa crei valore per gli stakeholder, non meno di quanto ciascun gruppo di questi faccia nei confronti dell’impresa; è questo reciproco scambio che consente all’impresa, intesa come organizzazione, di crescere, legittimandosi all’interno del sistema sociale di appartenenza. La posizione di Friedman è stata così contraddetta da chi, invece, ha valutato che l’attività d’impresa dovesse essere intesa in una prospettiva più ampia e che, in tal senso, il perseguimento del profitto dovesse essere giustificato dal beneficio che ne avesse tratto la società nel suo complesso.

Anche la teoria degli stakeholder è stata comunque oggetto di diverse critiche, tra le quali la più significativa sostiene il rischio che si affermi un modello comportamentale delle imprese, secondo il quale ogni singola unità produttiva, in accordo coi suoi particolari stakeholder, possa trasformare la RSI in un insieme di “etiche di comodo”, con tante regole particolari (morali, ideologiche o religiose), che varrebbero a rendere impossibile il riferimento ad un modello sociale di responsabilità condiviso; quest’ultimo dovrebbe invece essere costruito sulla base di “linee-guida” formulate da organizzazioni internazionali ufficiali, quali ONU, OCSE, Unione Europea ed altre ancora.

La complessità del problema della RSI ha impedito, quindi, l’approdo largamente condiviso a livello globale ad una teoria dei rapporti tra mondo delle imprese e sistemi sociali; ne è prova il fatto che, accanto alla teoria degli stakeholder, si è recentemente imposto all’attenzione del dibattito internazionale, un altro approccio alla RSI, che ha condotto alla formulazione di nuove teorie, quali quella dei contratti sociali integrativi e quella della cittadinanza d’impresa.

La teoria dei contratti sociali integrativi si richiama alla teoria filosofico-politica del contrattualismo, che considera la relazione tra mondo delle imprese e sistemi sociali nei termini di un contratto sociale di tipo lockiano, secondo il quale esisterebbe un implicito contratto sociale tra sistemi delle imprese e sistemi sociali. Ciò perché, dal momento in cui un’impresa è legittimata dal sistema sociale ad operare, essa assume implicitamente degli obblighi verso di esso. Questo obbligo costituirebbe il fondamento del contratto tra imprese e sistema sociale; se, per un verso, il sistema sociale si impegna a consentire alle imprese di agire liberamente; per un altro verso, le stesse imprese devono impegnarsi a rispettare le aspettative della società, riguardanti il miglioramento del benessere generale attraverso la soddisfazione degli interessi dei cittadini-consumatori e di quello dei cittadini-lavoratori.

L’altro sviluppo teorico dell’approccio al problema della RSI è, infine, quello della cittadinanza d’impresa; la proposta di fondo di questa teoria si basa sull’estensione del concetto di cittadinanza, valido per i cittadini, anche alle imprese. In questo caso, l’idea di cittadinanza dovrebbe consentire di enfatizzare l’obbligo delle imprese di sostenere e cooperare per il governo del sistema sociale, al fine di contribuire al benessere generale e alla realizzazione di una giustizia sociale condivisa.

In realtà, la discussione riguardo ad una definizione coinvolgente la generalità degli interessati al comportamento delle imprese è forse destinata a durare a lungo, con la conseguenza che a pagarne le conseguenze saranno, oltre gli stakeholder, l’intera società civile. Sarà forse più conveniente indirizzare gli sforzi verso la realizzazione di un apparato istituzionale, ovvero verso un insieme di istituzioni e di pratiche volte a conciliare gli interessi delle imprese con quelli dei sistemi sociali all’interno dei quali esse operano; in altri termini, verso la individuazione di una “governance dell’impresa”, intesa quest’ultima, appunto, come insieme di istituzioni e di pratiche grazie alle quali risulti possibile stabilire le modalità attraverso cui le imprese possono creare un “bilanciamento” nella soddisfazione di tutti gli interessi di coloro che sono interessati alla loro attività: gli azionisti innanzitutto (o shareholder), ma anche i manager e l’ampia categoria degli stakeholder, costituita da tutti coloro che non condividono, né la proprietà, né il controllo dell’impresa, ma che ne subiscono gli effetti originanti dal potere decisionale di chi di fatto ne è titolare.

Ovviamente, dovrà trattarsi di un bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, tale da evitare che qualcuno, a titolo individuale o di gruppo, faccia valere i propri interessi opportunistici, facendoli diventare quelli prevalenti dell’impresa. La governance intesa in questo senso si configura così come un bilanciamento di poteri, grazie al quale i controlli esterni esercitati sui processi decisionali dell’impresa possono essere efficacemente svolti. Trattandosi di controlli esterni, essi non riguarderanno solo l’impresa, ma anche le istituzioni economiche, ugualmente esterne all’impresa, fra le quali sarà riservato un alto grado di priorità al mercato, nell’assunto che esso non sia, come normalmente e non disinteressatamente si ipotizza, un’istituzione naturale dotata di meccanismi autoregolatori, per cui non necessiti di opportuni controlli.

Al riguardo, l’esperienza ha dimostrato l’ineludidibilità della necessità che il mercato sia controllato, soprattutto il mercato dei diritti di proprietà, essendo i sistemi sociali capitalistici fondati sulla proprietà privata dei mezzi di produzione e sulle regole che ne disciplinano sia il controllo che e il trasferimento. Un appropriato controllo del mercato, finalizzato a conciliare gli interessi delle imprese con le società civili dei sistemi capitalistici, richiederà che il controllo sia reso il più possibile trasparente, al fine di rendere “contendibile” la disponibilità dei fattori produttivi a disposizione delle imprese. La contendibilità rappresenta il presupposto fondamentale perché l’interesse degli stakeholder tenda a coincidere con l’interesse della generalità dei componenti il sistema sociale.

Altro problema, la cui soluzione ottimale non potrà certo essere trovata in tempi rapidi, riguarda la forma contabile che dovrà assumere il Bilancio Sociale Allargato; per il momento, le imprese potranno limitarsi a fornire elementi utili a valutare il loro rischio reputazionale, in connessione agli effetti sociali che potranno avere le loro scelte gestionali; problema diverso, e più complesso, sarà quello della standardizzazione dei sistemi contabili, al fine di renderli idonei a rappresentare il risultato economico delle imprese in termini di “fair value”, cioè in termini di “valore equo”, sulla base di una stima razionale e imparziale, che tenga conto di tutti quei fattori che valgono a rendere legittimo sul piano sociale il valore del risultato economico dell’impresa.

 

 

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