Semplificare vuol dire sempre più far quello che si vuole sul territorio
18 Giugno 2023Nella foto, la spiaggia di Flumini, Quartu S.E. (Cagliari)
[Stefano Deliperi]
Rendere più semplici i rapporti fra amministrazione pubblica e cittadini, eliminare inutili e ridondanti lacci e laccioli, fascicoli e fascicoloni di istanze e autorizzazioni può essere un fatto positivo, ma spesso si rivela un fattore di degrado per l’ambiente e le risorse naturali. L’ennesimo.
I casi possono essere piccoli o grandi, ma spesso e volentieri negativi. Un paio di esempi lo evidenziano meglio di tanti discorsi. Come ben noto, fin dalla legge n. 431 del 1985, la c.d. Legge Galasso; è tutelata con il vincolo paesaggistico la fascia costiera dei 300 metri dalla battigia marina. Oggi la misura di salvaguardia opera ai sensi dell’art. 142, comma 1°, lettera a, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., il c.d. Codice Urbani.
In Sardegna la disposizione di salvaguardia è rafforzata dalla individuazione di specifica zona di conservazione integrale, ai sensi dell’art. 10 bis della legge regionale Sardegna n. 45/1989 e s.m.i.
Quindi, quei terreni costieri “sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi”. Eppure vengono ugualmente realizzati veri e propri scempi permanenti e temporanei.
Sul litorale di Flumini, presso la foce del Rio su Pau, il Comune di Quartu S. Elena (CA) ha recentemente concluso (nota prot. n. 35500 del 9 maggio 2023) gli accertamenti conseguenti all’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti inoltrata (24 gennaio 2023) dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) in relazione al rifacimento ai limiti della spiaggia, in area sabbiosa, di una recinzione con opere in calcestruzzo dall’evidente impatto ambientale.
Rilasciata l’autorizzazione per opere nella fascia di rispetto demaniale (nota Cap. Porto CA prot. n. 2648 del 12 maggio 2018) ed effettuata la comunicazione SCIA – SUE del 7 novembre 2019 (prat. 1497), la Regione autonoma della Sardegna – Servizio Tutela del Paesaggio di Cagliari ha comunicato (nota prot. n. 6561 del 7 febbraio 2023) che l’intervento “ricade fra quelle individuate nell’Allegato A del DPR 31 del 13/02/2017, recepito nell’ordinamento regionale con la L.R. 9 del 05/05/2017 che ha modificato l’art.5bis della L.R. 28/98, e più precisamente al punto A.13. Pertanto, l’intervento non è più soggetto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica” (nota prot. n. 22006 del 6 giugno 2017).
Analogamente ha comunicato la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari (nota prot. n. 3280 del 9 febbraio 2023). Infatti, il D.P.R. n. 31/2017, per semplificare le procedure, dispone (art. 2) che “non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica” una lunga serie di “interventi e … opere”, fra cui gli “interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno” (Allegato A, punto A.13).
Quindi un corposo muro di calcestruzzo di fatto sulla spiaggia non è soggetto a esame e autorizzazione paesaggistica. Sul litorale di Cala Finanza, davanti a Tavolara, in quel di Loiri – Porto San Paolo, vien tirato su in quattro e quattr’otto un mega-capannone per un evento straordinario da mille e una notte, secondo notizie stampa predisposto non disinteressatamente da Etienne Russo, un’autentica personalità nel campo.
Il GrIG ha inoltrato (22 maggio 2023) anche in questo caso una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti: finora non sono pervenute risposte da parte delle amministrazioni pubbliche richieste, ma – sempre secondo notizie stampa – la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania avrebbe aperto un procedimento penale con indagati. Indagano Carabinieri del N.O.E. e Guardia costiera.
Sembra che non esista alcuna autorizzazione, tuttavia, sempre notizie stampa, ipotizzano che potrebbe trattarsi di edilizia libera (art. 15 della legge regionale Sardegna n. 23/1985 e s.m.i.) e di allestimenti turistici temporanei, anch’essi esclusi dall’obbligo di conseguimento di autorizzazione paesaggistica sempre ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 (Allegato A, punto A.16).
Rimarrebbe la mancanza di autorizzazione demaniale, ma sarebbe ben poca cosa sul piano pecuniario rispetto al giro d’affari determinato da simili eventi.
Anche in questo caso, pur di lucrare sulla bellezza delle coste sarde – perché è questo di cui si tratta – grazie a semplificazioni che rasentano sempre più legittimazioni di scempi ambientali viene consentita la realizzazione in pratica di qualsiasi cosa.
E’ bene che i cittadini sappiano.
Stefano Deliperi è il portavoce del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)